Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 7 pagine

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Rapporto con la legislazione dell’UE

L’Unione europea (UE) non dispone di nessun diritto comunitario concernente le menzioni sulle derrate alimentari volte a pubblicizzare una rinuncia parziale o completa al ricorso alla tecnologia genetica nella loro produzione. La Commissione europea ha nondimeno conferito l’incarico di effettuare accertamenti sulle regolamentazioni vigenti e sull’eventuale necessità di introdurre una normativa comunitaria. Tali lavori sono attualmente in corso di svolgimento.

Per contro, in questo ambito singoli Stati dell’UE hanno fatto entrare in vigore diverse prescrizioni. Nel novero di queste nazioni figurano in particolare la Germania (menzione «ohne Gentechnik», in italiano: senza tecnologia genetica), l’Austria («gentechnikfrei», in italiano: privo di tecnologia genetica;

come pure «ohne Gentechnik») e la Francia («sans OGM», in italiano: senza OGM; o «nourri sans OGM», in italiano: foraggiato senza OGM). Queste disposizioni sono accomunate dal fatto che nella produzione di derrate alimentari di origine animale è permesso, per principio oppure a determinate condizioni, l’impiego di additivi per alimenti per animali ottenuti da microrganismi geneticamente modificati (vitamine, aminoacidi) e che, ciononostante, è comunque consentito contrassegnare detti prodotti con le menzioni sopracitate. Secondo il vigente diritto svizzero in materia di derrate alimentari, disposizioni di questo tipo vanno considerate come ingannevoli per i consumatori e non ottemperano ai requisiti sanciti nell’articolo 7 capoverso 8 ODerrGM.

L’introduzione di prescrizioni sull’esempio tedesco è stata oggetto di interventi parlamentari (Interrogazione 08.1029 Dichiarazione per i prodotti derivati da animali allevati senza mangimi geneticamente modificati, della consigliera nazionale Graf; e Mozione 09.3864 Adeguamento dell’etichettatura e introduzione di un marchio unico per i prodotti senza OGM, del consigliere nazionale Favre). Nelle sue risposte agli interventi parlamentari, il Consiglio federale ha definito ingannevoli queste prescrizioni e ha rifiutato di procedere alla modifica, in tal senso, del diritto svizzero in materia di derrate alimentari.

Secondo l’articolo 16a capoverso 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC,

RS 946.51) i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni tecniche estere possono essere immessi in commercio in Svizzera se, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato, tali prodotti sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE) e se sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato membro in questione (principio del «Cassis de Dijon»). Le derrate alimentari contrassegnate con una menzione sulla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica che non adempie ai requisiti di cui all’articolo 7 capoversi 8 e 9 ODerrGM rappresentano tuttavia deroghe a tale disposizione secondo l’articolo 2 lettera b cifra 8 dell’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE, RS 946.513.8).

Strutturazione delle disposizioni sullʼetichettatura

L’attuale articolo 7 ODerrGM copre tutti gli aspetti regolamentati finora dellʼetichettatura delle derrate alimentari in relazione all’utilizzo di prodotti OGM. In particolare l’articolo 7 comprende – oltre alle prescrizioni sull’obbligo di etichettatura per i prodotti OGM – anche le disposizioni per lʼetichettatura dei prodotti che non sono OGM oppure che non contengono OGM o che non sono stati ricavati da OGM.

Per rendere più facilmente leggibili tali norme, si tratta di estrapolare le disposizioni per oggetti. Le prescrizioni sullʼetichettatura dei prodotti ottenuti da OGM vanno separate in modo netto dalle disposizioni sullʼetichettatura dei prodotti fabbricati rinunciando completamente o parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica. Nella tabella 1 sono illustrati i relativi cambiamenti.

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