Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 7 pagine
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Tabella 1: prescrizioni sullʼetichettatura nella ODerrGM secondo l’articolo 17 LIG
Oggetto collocazione attuale nuova collocazione
bis
Settore normativo - art. 1 lettera b
Obbligo di etichettatura per i prodotti OGM art. 7 capoversi 1–6 art. 7 capoversi 1–6
Eccezioni all’obbligo di etichettatura art. 7 capoversi 7 e 7bis art. 7a
Menzione «ottenuto senza ricorso alla tec- art. 7 capoverso 8 art. 7b
nologia genetica» in caso di rinuncia com-
pleta al ricorso alla tecnologia genetica
− condizioni per l’impiego della menzione art. 7 capoverso 8 art. 7b capoversi 1 e 2 − derrate alimentari composte (nuovo) - art. 7b capoversi 3 e 4 − presentazione della menzione (nuovo) - art. 7b capoverso 5
Menzione «produzione senza piante forag- - art. 7c
gere geneticamente modificate» in caso di
rinuncia all’utilizzo di alimenti per animali
ottenuti da piante geneticamente modificate
(nuovo)
− condizioni per l’impiego della menzione - art. 7c capoversi 1 e 2 (nuovo)
− derrate alimentari composte (nuovo) - art. 7c capoversi 3 e 4 − presentazione della menzione (nuovo) - art. 7c capoverso 5
Disposizioni comuni art. 7 capoverso 9 art. 7d
Spiegazioni delle singole modifiche bis Articolo 1 lettera b
bis
Il nuovo articolo 1 lettera b sancisce che la ODerrGM disciplina lʼetichettatura dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato completamente o in alcuni aspetti all’utilizzo di prodotti ottenuti da OGM.
Articolo 7
L’articolo 7 regolamenta l’obbligo di etichettatura per i prodotti OGM e corrisponde agli attuali capoversi da 1 a 6 dell’articolo 7 ODerrGM. Le disposizioni sono state riprese senza mutarne il contenuto. Le modifiche proposte nei capoversi 2 e 3 sono unicamente di natura formale. I capoversi da 7 a 9 possono essere abrogati poiché, per quanto riguarda il loro contenuto, in futuro saranno ripresi dagli articoli 7a–7d.
Articolo 7a
L’articolo 7a regolamenta le eccezioni all’obbligo di etichettatura per i prodotti OGM che contengono tracce non intenzionali al di sotto di un valore soglia dello 0,9 per cento in peso, nonché per i prodotti che sono ottenuti in sistemi chiusi da microrganismi geneticamente modificati (cosiddetti prodotti OGM
bis
fermentati). Le disposizioni corrispondono agli attuali capoversi 7 e 7 dell’articolo 7 ODerrGM e sono state riprese senza mutarne il contenuto.
Quale modifica di natura formale, nel capoverso 2 lettera c è stato adeguato il riferimento all’ordinanza sull’impiego confinato per quanto riguarda la definizione di «sistema chiuso», visto che una revisione totale di tale ordinanza è entrata in vigore a maggio 2012.
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