Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 7b
L’articolo 7b regolamenta lʼetichettatura delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato completamente al ricorso alla tecnologia genetica, con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica»; riprende le disposizioni dell’attuale capoverso 8 dell’articolo 7 ODerrGM.
Nel capoverso 1 sono disciplinati l’esatta formulazione linguistica della menzione nonché le condizioni per il suo impiego. Le disposizioni sono immutate dal punto di vista del contenuto:
− la derrata alimentare che la reca non può essere, essa stessa, un prodotto OGM;
− nel suo processo di fabbricazione non possono venire usati prodotti OGM;
− tracce non intenzionali fino allo 0,9 per cento sono permesse.
Il capoverso 2 sancisce che la menzione può essere impiegata solo se corrispondenti prodotti OGM o corrispondenti processi di produzione con l’aiuto di OGM sono effettivamente autorizzati, o permessi, e se possono essere utilizzati legalmente. Anche questa regolamentazione corrisponde al diritto attualmente vigente.
Il capoverso 3 stabilisce, per l’impiego della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» sulle derrate alimentari composte, l’obbligo in futuro di una parte minima di ingredienti per la cui produzione si è rinunciato completamente al ricorso alla tecnologia genetica.
Secondo la lettera a, questa parte minima deve ammontare almeno al 75 per cento in massa.
In base alla lettera b, anche gli ingredienti rimanenti della derrata alimentare composta non possono essere prodotti OGM e non possono essere stati fabbricati con l’aiuto di OGM; a questo proposito viene a decadere soltanto la prescrizione secondo cui corrispondenti prodotti OGM o metodi di fabbricazione devono essere autorizzati o devono perlomeno esistere. La lettera c stabilisce infine che i microrganismi geneticamente modificati non possono essere utilizzati.
Il capoverso 4 esclude l’acqua e il sale aggiunti (quali componenti inorganiche che, a priori, non sono prodotti OGM e che, quindi, sono irrilevanti per la menzione) dal calcolo della parte della somma degli ingredienti secondo il capoverso 3 lettera a.
Il capoverso 5 contiene prescrizioni sulla presentazione della menzione volte a impedire che i consumatori siano tratti in inganno da metodi tipografici o da altri metodi.
Articolo 7c
L’articolo 7c regolamenta la nuova menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». Con questa menzione è possibile contrassegnare le derrate alimentari di origine animale e i prodotti da esse derivati per la cui produzione si è rinunciato parzialmente a prodotti OGM, non utilizzando per il foraggiamento degli animali da reddito piante foraggere geneticamente modificate (in particolare soia e mais) o prodotti da esse derivati.
Nel capoverso 1 sono sanciti la precisa formulazione linguistica della menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», come pure le condizioni per il suo impiego. Le disposizioni si applicano alle derrate alimentari secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) e sono improntate, dal punto di vista del contenuto, alle analoghe prescrizioni per la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».
Come stabilito nella lettera a, una derrata alimentare può essere contrassegnata con la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» a condizione che, per il foraggiamento degli animali da reddito, si sia rinunciato all’utilizzo di alimenti per animali e di additivi per alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate, in particolare soia e mais. Tuttavia è permesso usare additivi per alimenti per animali, come ad esempio vitamine e aminoacidi, ottenuti da microrganismi geneticamente modificati. In base alla lettera b, si applicano a tale proposito i valori soglia sanciti dal diritto in materia di alimenti per animali per quanto riguarda le tracce non intenzionali o tecnicamente inevitabili negli alimenti per animali di natura vegetale. Tra l’altro, non è permesso contrassegnare con tale menzione la carne, in particolare la selvaggina e il pesce, proveniente da animali che vivono allo stato brado e le derrate alimentari fabbricate con questo tipo di carne.
… 6/7