Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 7 pagine
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mentazione supplementare sui prodotti di origine animale ottempera alle medesime esigenze: risponde alle rivendicazioni dell’agricoltura, senza però restringere la protezione dagli inganni.
Disposizioni sull’impiego delle menzioni «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» e «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate»
Finora sono sancite le condizioni e la formulazione linguistica precisa della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», ma per contro non sono regolamentati ulteriori dettagli sulla parte di materie prime nelle derrate alimentari composte e sulla presentazione della menzione. Per impedire un abuso della menzione, si tratta ora di precisare meglio le prescrizioni sul suo impiego. Lo stesso deve valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate».
Sarebbe ingannevole pubblicizzare derrate alimentari con una di queste menzioni se la presenza di prodotti ottenuti da OGM fosse ovvia, perché proprio nessuna derrata alimentare ricavata da OGM è autorizzato perché nessun processo di produzione con OGM è permesso. Di conseguenza, la menzione può essere impiegata esclusivamente su prodotti per i quali il prodotto in questione ottenuto da OGM oppure il processo di produzione in questione è autorizzato o meglio permesso. Questa regolamentazione corrisponde al diritto attualmente vigente.
Per le derrate alimentari composte contenenti ingredienti che possono essere caratterizzati con «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o con «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», dovrebbe essere fornita una prestazione supplementare essenziale per i consumatori.
Per queste derrate alimentari deve quindi potere essere usata la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» unicamente se gli ingredienti che adempiono alle condizioni stabilite per la menzione hanno, nel prodotto, una parte minima del 75 per cento in massa. Anche la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» deve potere essere usata per un prodotto composto esclusivamente se gli ingredienti di origine animale ammontano almeno al 75 per cento in massa del prodotto e se sono stati prodotti tutti quanti in questo modo.
Per le derrate alimentari composte, anche gli ingredienti rimanenti non possono essere prodotti OGM. Viene a decadere soltanto la prescrizione secondo cui per questi ingredienti determinate derrate alimentari ricavate da OGM devono essere autorizzate o devono perlomeno esistere. Ciò riguarda numerosi prodotti, ad esempio i cereali (tranne il mais), la verdura e la frutta.
I microrganismi aggiunti a una derrata alimentare giuridicamente non vengono considerati come un ingrediente. Occorre perciò sottolineare in modo particolare che anch’essi, nelle derrate alimentari composte, non possono essere geneticamente modificati.
Con questa regolamentazione è possibile contrassegnare un’ampia gamma di prodotti con la menzione sulla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica. Ad esempio, in tal modo è possibile contrassegnare con la menzione i cereali per la colazione composti per oltre il 75 per cento da mais e/o fiocchi di soia se il mais o la soia ivi trasformati non erano, in modo documentabile, geneticamente modificati: e questo anche se i cereali per la colazione contengono anche altri ingredienti. Ciò riguarda anche le derrate alimentari composte di origine animale, ad esempio uno yogurt alla frutta che, oltre allo yogurt vero e proprio, contiene anche frutta e zucchero.
Dalle osservazioni effettuate su prodotti esteri è emerso che sussiste il seguente pericolo: una menzione relativa alla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica nella produzione di derrate alimentari può essere presentata in modo tale da ridurre la leggibilità della menzione, ad esempio a causa di grandezze dei caratteri molto diverse nel testo. Un simile uso della menzione comporterebbe un inganno dei consumatori e dovrebbe essere considerato come abusivo secondo l’articolo 17 capoverso 5 LIG. Per questa ragione, l’intera menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», deve essere apposta con caratteri uniformi. Ciò deve servire a impedire una presentazione ingannevole, data dal fatto che la leggibilità di alcune parti dell’intera menzione è limitata da metodi tipografici o da altri metodi.
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