Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 70 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 53Fedlex · Rapporto sui risultati
4 organizzazioni economiche (JTI, PMPSA, PMSA, SwiCi) chiedono lo stralcio degli articoli 34 e 35. BAT vorrebbe formulare gli articoli 34 e 35 sulla falsariga della legge sulla protezione dei dati.
1 privato (pTA) auspica l’aggiunta del seguente nuovo capoverso 3: «La Svizzera partecipa allo scambio internazionale di dati, se quest’ultimo serve per scopi sanitari, in particolare nell’ambito della lotta contro il commercio illegale di articoli del tabacco.»
Articolo 36 Ripartizione dei costi
Art. 36 Ripartizione dei costi
La Confederazione e i Cantoni assumono le spese d’esecuzione della presente legge nel loro ambito di competenza.
Su questo articolo non è pervenuto alcun parere.
Articolo 37 Emolumenti
Art. 37 Emolumenti
1
Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni di cui agli articoli 29–31.
2
Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità federali, in particolare:
a. il loro ammontare;
b. le modalità di riscossione;
c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate agli emolumenti;
d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
3
A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.
4
Determina il quadro degli emolumenti riscossi dalle autorità cantonali.
5
Può prevedere eccezioni alla riscossione di emolumenti purché sussista un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione.
OFH e SICPA propongono un nuovo capoverso 2bis, che stabilisca che il Consiglio federale disciplina i costi dell’installazione e dell’uso del sistema di tracking and tracing.
VSRF e VSZ vogliono stralciare l’articolo 37, poiché provoca un’inutile burocrazia.
Articolo 38 Delitti e crimini
Art. 38 Delitti e crimini
1
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi immette in commercio intenzionalmente prodotti del tabacco che contengono ingredienti nocivi per la salute di cui il consumatore non si aspetta la presenza (art. 6 cpv. 1).
2
Chi ha agito per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3
Il rispetto dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 12 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.
VSRF e VSZ propongono di rivedere e rendere meno severo l’articolo 38.
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