Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 70 pagine
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Possono sequestrare i prodotti anche in caso di sospetto motivato, se ciò appare necessario per la protezione dei consumatori o di terzi.
3
I prodotti sequestrati possono essere conservati d’ufficio.
VSZ e VSRF chiedono lo stralcio dell’articolo 31.
3 organizzazioni sanitarie (AVS, CIPRET-VS, SCJ) auspicano che ai Cantoni siano attribuite competenze di controllo in materia di pubblicità e sponsorizzazione.
1 privato (pKW) vorrebbe aggiungere al capoverso 3 i seguenti periodi: «I prodotti sequestrati possono essere conservati d’ufficio e, in caso di gravi violazioni legate ad additivi, distrutti d’ufficio. Le spese sono assunte dall’impresa responsabile.»
Articolo 32 Denuncia penale
Art. 32 Denuncia penale
1
Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni denunciano alle autorità di perseguimento penale le infrazioni al diritto sui prodotti del tabacco.
2
Nei casi meno gravi possono rinunciare alla denuncia.
2 organizzazioni sanitarie (Oxy, ecoglobe) chiedono lo stralcio del capoverso 2.
Articolo 33 Trattamento dei dati personali
Art. 33 Trattamento dei dati personali
1
Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare dati personali, inclusi dati sui procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali, purché ciò sia necessario per l’esecuzione dei loro compiti secondo la presente legge.
2
Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce il periodo di conservazione e il termine di distruzione dei dati.
Su questo articolo non è pervenuto alcun parere.
Articoli 34/35 Scambio di dati necessari per l’esecuzione / Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
Art. 34 Scambio di dati necessari per l’esecuzione
1
Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i compiti loro assegnati dalla legislazione concernente i prodotti del tabacco.
2
Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio di dati e la forma nella quale i dati devono essere messi a disposizione.
Art. 35 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
1
Il Consiglio federale disciplina competenze e procedure per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere e organizzazioni internazionali.
2
Dati sui procedimenti amministrativi o penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere o a organizzazioni internazionali solo se:
a. lo esigono trattati internazionali o decisioni di organizzazioni internazionali; o
b. è assolutamente necessario per scongiurare un pericolo immediato per la salute.
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