Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 75 pagine
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sproporzionato, che i veterinari non possono accollarsi anche alla luce della scarsità di personale nel settore degli animali da reddito. A suo parere sarebbe molto più importante anche a questo proposito promuovere il coinvolgimento e l’autoresponsabilità dei detentori di animali da reddito. Anche RS GST SG,AR,AI chiede che le aziende siano visitate con una frequenza di una – tre volte all’anno, in base ai rischi.
VTL propone che tutte le aziende debbano essere visitate con una frequenza di una – due volte all’anno, in base ai rischi.
GST, VSP, Bio Suisse e FiBL non capiscono perché la classificazione per categorie di rischio debba essere di competenza dei Cantoni, procedura che sfocerebbe inevitabilmente in un’applicazione disomogenea. Secondo loro occorre elaborare delle disposizioni valide su scala nazionale in collaborazione con le organizzazioni specializzate. La loro proposta sul capoverso 1bis: l’USAV e le organizzazioni specializzate del rispettivo settore determinano i criteri per la classificazione delle categorie di rischio.
Anche secondo Scienceindustries la competenza per l’attribuzione delle aziende alle categorie di rischio deve essere affidata alle organizzazioni specializzate e non ai Cantoni. A questo proposito Scienceindustries sottolinea l’esigenza di una prassi armonizzata a livello nazionale e il pericolo che un patchwork federale pregiudichi un obiettivo di per sé meritevole. Anche RS GST SG,AR,AI ritiene che il capoverso 1bisnon debba lasciare spazio a differenze cantonali e propone la seguente formulazione: «I Cantoni classificano le aziende in categorie di rischio, secondo criteri uniformi su scala nazionale.»
Secondo Micarna SA, SVGK, Bell Schweiz AG e SGP i veterinari praticanti dovrebbero essere coinvolti e consultati dai Cantoni nella definizione delle categorie di rischio. I veterinari conoscono meglio di chiunque altro i punti forti e deboli delle aziende da loro assistite riguardo a una determinata categoria di animali. Proposta: i Cantoni classificano le aziende in categorie di rischio, per ogni categoria animale, eventualmente d’intesa con il veterinario curante (d’intesa con le sezioni specializzate della GST e secondo criteri uniformi).
Vetsuisse ZH non ritiene opportuno che tutte le aziende debbano essere visitate con una frequenza di una − quattro volte all’anno, in base ai rischi: in tal caso infatti anche un’azienda con una scorta di 1 blister o piccolissime confezioni di antielmintici dovrebbe essere visitata almeno una volta all’anno. Il concetto di «in base ai rischi» dovrebbe essere esteso anche ai Mvet dispensati per la scorta (1 flacone di ossitocina o 1 blister di antielmintico di scorta non ha lo stesso «potenziale di pericolo» di un flacone di cefalosporine). Vetsuisse ZH propone pertanto come variante 1: «Tutte le aziende devono essere visitate con una frequenza di zero − quattro volte all’anno, in base ai rischi» e come variante 2: «Tutte le aziende alle quali sono stati dispensati antibiotici per la scorta devono essere visitate con una frequenza di una − quattro volte all’anno.»
Anche GST ricorda che certi allevamenti amatoriali o di piccoli gruppi di animali da reddito rappresentano un basso rischio, che non è proporzionale alle prestazioni richieste nell’ambito della convenzione Mvet e chiede una nuova disposizione nell’allegato 1 «Per gli allevamenti di animali da reddito della categoria di rischio 0 è possibile rinunciare a una convenzione Mvet.»
SVPM e OdA Pferdeberufe rimandano alle loro osservazioni sull’art. 10b e 11 e chiedono di definire per gli equini una categoria di rischio 0 fintanto che non viene somministrata una terapia di gruppo per via orale. In questo caso sarebbe possibile solo la dispensazione di antielmintici. La «categoria di rischio 0» sarebbe esonerata dalla convenzione Mvet.
Allegato 5 Sostanze attive antimicrobiche che non possono essere dispensate per la scorta
SRP, Suisseporcs, SBV, Swiss Beef CH, swissherdbook, SKMV, SZV e LOBAG mettono in questione il divieto generale di dispensazione di tutti i macrolidi, perché questo gruppo include anche delle sostanze attive che sono impiegate da decenni solo nella medicina veterinaria e che sono tuttora molto efficaci. Non è quindi sicuro che il divieto aiuti a migliorare la situazione relativa alle resistenze. I suddetti partecipanti propongono che alla lett. b (macrolidi) si operi una distinzione tra le diverse sostanze attive.