Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 75 pagine
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GDK sottolinea l’importanza di questo articolo, che contribuisce a diminuire l’impiego di antibiotici e quindi ridurre le resistenze agli antibiotici. In un secondo tempo si potrebbe contemplare la possibilità di un’estensione a tutti i medicamenti.
STS, ZT, Pro Natura, SKS e KAGfreiland fanno notare che i notevoli oneri e costi aggiuntivi provocati dalle modifiche qui proposte (veterinari, contadini, consumatori) hanno senso solo se i dati supplementari raccolti contribuiscono a definire strategie e misure mirate ed efficaci per promuovere la salute degli animali e ridurre il consumo di medicamenti. A loro parere, la proposta nella sua forma attuale non lo garantisce. Oltre alle cifre sui consumi, che devono essere rilevate «il più vicino possibile all’animale» (ovvero le quantità esatte somministrate per ogni animale) e al tipo di medicamento impiegato, ecc. occorre rilevare anche i dati sui parametri produttivi, la mortalità, la morbilità ecc. Bisogna inoltre creare nuovi servizi presso la Confederazione per valutare questi dati a livello centralizzato, metterli a disposizione delle parti interessate (autorità, veterinari/istituti, agricoltori, consulenti agrari, ecc.) e definire su questa base eventuali misure. I servizi cantonali hanno già nei loro cassetti i moduli compilati sull’impiego di medicamenti veterinari e svolgono controlli veterinari - senza che i dati e i referti raccolti confluiscano a livello centrale e siano valutati e usati in modo professionale. Questa raccolta di dati di scorta è fine a se stessa e deve cessare. È sbagliato imporre misure sempre più severe e onerose.
Il rilevamento dei dati deve consentire una valutazione dettagliata e i dati devono essere accessibili al pubblico.
Pro Natura giudica importante il rilevamento elettronico dei dati e propone per i suddetti motivi la seguente aggiunta: «Elabora i dati in modo esauriente, li rende accessibili al pubblico, allestisce in particolare una statistica del consumo di medicamenti veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli antibiotici e trae le conclusioni necessarie su eventuali misure che si rendono necessarie per raggiungere gli obiettivi della StAR.»
Art. 38 Modifica degli allegati 2 e 5
Scienceindustries trova in teoria opportuno che gli antibiotici critici siano elencati in un allegato separato (allegato 5), ma – in vista di un’eventuale estensione - ritiene che un tale allegato debba elencare anche in futuro solo gli antibiotici le cui restrizioni sono fondate su un consenso generale e che sono considerati critici. Inoltre bisogna prendere in debita considerazione le condizioni locali e non recepire affrettatamente nel proprio diritto delle raccomandazioni (in parte controverse) di organismi internazionali. In altre parole, bisogna evitare che l’allegato con il suo carattere proibitivo venga esteso arbitrariamente ad altre classi, senza che una tale misura poggi su un ampio consenso (segnatamente degli ambienti direttamente interessati). Concretamene Scienceindustries teme che l’allegato venga gradualmente ampliato, tra l’altro a classi e preparati le cui restrizioni non sarebbero necessarie, mettendo così in pericolo la salute animale e umana, e che le imprese di distribuzione dei preparati vengano eccessivamente limitate nella loro libertà economica. Per questo motivo propone che, prima di un’eventuale estensione dell’allegato, vengano consultate le cerchie direttamente interessate e che ciò sia sancito già nell’ordinanza.
UR, SG, die GSK, VdU, AG, VSKT, VSKT Regio Centro, BL, OW, AI, TG, GR, NW, SH, AR, BE e JU chiedono un rimando al nuovo allegato 6 da loro proposto, in cui siano elencate espressamente le sostanze proibite per gli equini conformemente al regolamento UE 122/2013.
GDK chiede una precisazione del termine «regolarmente».
Art. 39a Disposizioni transitorie alla modifica del 9
Capoverso 1
AG e TI propongono di stralciare il capoverso con la motivazione che, per i motivi indicati nel commento