Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 5 pagine
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1) Situazione iniziale e modifica proposta
L’ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM)1 è entrata in vigore il 17 ottobre 2001. Si fonda sugli articoli 31-33 della legge sugli agenti terapeutici (LATer)2 e disciplina la pubblicità destinata al pubblico e ai professionisti dei medicamenti pronti per l’uso della medicina umana e veterinaria. Si applica inoltre alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo 3 lettera d della leggesui trapianti3 (art. 1 cpv. 1 e 1bisOPuM).
Secondo l’articolo 22 lettera p OPuM la pubblicità per un medicamento non può menzionare la sua omologazione (elemento illecito della pubblicità). La mozione Eder del 5 giugno 2013 «Ammettere l’omologazione di Swissmedic come elemento della pubblicità» (13.3393)4, trasmessa dal Parlamento al Consiglio federale chiede una modifica a tal riguardo: i titolari di un’omologazione devono poter menzionare nella pubblicità che il farmaco in questione è omologato e devono avere la possibilità di apporre un marchio di qualità (p. es. «medicamento ufficialmente omologato»). La mozione punta essenzialmente a una migliore distinzione nella pubblicità tra medicamenti, integratori alimentari e dispositivi medici per consumatori e pazienti.
Nel suo parere del 28 agosto 2013 in risposta alla suddetta mozione, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un marchio di qualità ufficiale che certifichi meglio la qualità dei prodotti nella pubblicità dei medicamenti e permetta di distinguerli da altri (p. es. integratori alimentari e dispositivi medici). Nell’adempimento della mozione insiste tuttavia sul fatto che i pazienti non abbiano difficoltà a formarsi un’opinione corretta. In particolare, dovrà essere garantito anche in futuro che nei consumatori non siano suscitate false aspettative per quanto riguarda la qualità, l’efficacia, la composizione o anche l’innocuità di un medicamento.
Sul merito, le richieste della mozione non sono state contestate in Parlamento. La presente proposta soddisfa tali richieste: da un lato adeguando le disposizioni concernenti le avvertenze obbligatorie e, d'altro lato, consentendo di pubblicizzare i loro prodotti con un'indicazione iconografica chiaramente definita relativa all'omologazione.
La mozione incarica il Consiglio federale di valutare una soluzione a parte per quanto concerne la pubblicità con le indicazioni relative all'omologazione per i medicamenti senza indicazione soggetti all’obbligo di notificazione. Si tratta di medicamenti che sono stati omologati mediante una procedura di notifica, segnatamente i medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione, le cui materie prime sono riportate sulla lista delle sostanze omeopatiche e antroposofiche (lista SOA5) pubblicata da Swissmedic e i cui principi attivi sono presenti in una determinata diluizione o concentrazione (art. 19 OMCF6).
1 Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti del 17 ottobre 2001 (OPuM; RS 812.212.5)
2 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21)
3 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule dell'8 ottobre 2004 (Legge sui trapianti; RS 810.21)
4 http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133393
5 https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00223/00232/index.html?lang=it
6 Ordinanza del 22 giugno 2006 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici; RS 812.212.24)