Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 5 pagine
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elemento pubblicitario sia nell’avvertenza leggibile sia nella pubblicità nei media elettronici (cpv. 1).
È invece offerta una scelta per quanto riguarda l’uso di una rappresentazione grafica.
Quest’ultima può essere aggiunta facoltativamente alle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 16 capoverso 5 lettera c (n. 1 e 2) e 17. È tuttavia ammessa unicamente la rappresentazione grafica riprodotta nell’allegato dell’OPuM (cpv. 2).
Articolo 22 lettera p
La disposizione è abrogata. Il rinvio all’omologazione di un medicamento non rientra più nell’elenco degli elementi illeciti della pubblicità di cui all’articolo 22 OPuM. In tal modo si terrà conto della maggiore necessità di pazienti e consumatori di ottenere informazioni. Occorre inoltre ricordare che la pubblicità dei medicamenti deve rispettare le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici sulla pubblicità ammessa (art. 31 e 32 LATer). Non è consentita in particolare la pubblicità ingannevole (art. 32 cpv. 1 lett. a LATer).
3) Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e terzi
Confederazione e Cantoni
Il presente avamprogetto non ha effetti rilevanti per Confederazione e Cantoni.
Industria farmaceutica e rivenditori specializzati
La qualità del prodotto è evidenziata dal fatto che nella pubblicità destinata al pubblico viene menzionata l'omologazione del medicamento da parte di Swissmedic. Questa modifica dovrebbe avere effetti positivi soprattutto per i titolari di un’omologazione, in particolare per i medicamenti complementari e fitoterapeutici, che spesso possono essere in concorrenza con i dispositivi medici e gli integratori alimentari.
Pazienti/consumatori:
Grazie a un marchio di qualità ufficiale i pazienti e i consumatori possono capire più rapidamente se scegliere un medicamento o un altro prodotto, come per esempio un dispositivo medico o un integratore alimentare. Questa misura aumenta così la trasparenza e contribuisce a proteggere i consumatori da false aspettative.