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Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine

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Ordinanza sui medicamenti veterinari

Art. 17 cpv. 1

1Le aziende di fabbricazione possono dispensare foraggi medicinali solo dietro presentazione di una ricetta allestita su modulo ufficiale elettronico. È vietato allestire una ricetta a posteriori.

Art. 19 lett. e

Un’azienda agricola, nei cui impianti tecnici sono aggiunti medicamenti ai foraggi o nella quale sono somministrati foraggi medicinali, deve soddisfare i seguenti requisiti:

e. deve garantire la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici propri all’azienda prima di ogni somministrazione di premiscele di medicamenti o di foraggi medicinali per la terapia di gruppo per via orale.

Art. 20 Compiti del responsabile tecnico

1Il responsabile tecnico esercita una sorveglianza tecnica diretta nel settore aziendale attribuitogli in virtù del contratto di cui all’articolo 19 lettera a e assicura in particolare il corretto impiego dei medicamenti.

2Egli è responsabile della qualità e della corretta somministrazione dei foraggi medicinali fabbricati nell’azienda per il rispettivo settore aziendale e sorveglia periodicamente la funzionalità e l’igiene degli impianti tecnici propri all’azienda.

3Egli è autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore d’attività.

4In un’azienda che ha concluso una convenzione Mvet con un veterinario, quest’ultimo funge da responsabile tecnico per la rispettiva specie animale.

Art. 20a Requisiti posti al responsabile tecnico

1Il responsabile tecnico deve disporre di un diploma universitario in medicina veterinaria e delle necessarie conoscenze specifiche e deve aver seguito una formazione supplementare di tre giorni approvata dall’USAV.

2La formazione supplementare deve essere completata da un corso di perfezionamento di un giorno ogni tre anni.

3Le formazioni supplementari concluse prima del ... [data dell’entrata in vigore] sono riconosciute.

Titolo prima dell’articolo 21a

Sezione 3a: Formazione supplementare e perfezionamento

Art. 21a

1L’USAV definisce il contenuto della formazione supplementare e del perfezionamento periodico secondo gli articoli 10b e 20a.