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Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine
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Ordinanza sui medicamenti veterinari
2Gli operatori della formazione supplementare e del perfezionamento devono sottoporre le formazioni offerte all’USAV per approvazione.
Art. 28 rubrica, cpv. 3
Detentori di animali da reddito e veterinari
3Il veterinario deve mettere a disposizione dei detentori di animali da reddito le informazioni necessarie per le registrazioni.
Art. 31 cpv. 1, 3bise 4
1Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni. Le aziende di commercio al dettaglio e gli studi per animali domestici che non tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni dieci anni.
3bisLe competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione dei dati relativi ai controlli (Acontrol) ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).
4Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo di diritto privato accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 170205 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 33 cpv. 1 frase introduttiva
1Gli organi di controllo inseriscono regolarmente nel sistema d’informazione dei dati relativi ai controlli (Acontrol) ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) i seguenti dati:
Art. 35 cpv. 1 lett. b
1Su richiesta dell’USAV:
b. i responsabili tecnici che prescrivono foraggi medicinali o premiscele di medicamenti devono mettere a disposizione i dati rilevati sul modulo ufficiale elettronico della ricetta.
4 RS 919.117.71
5Il testo di questa norma può essere consultato presso l’Associazione svizzera di
normazione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.