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Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine
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Ordinanza sui medicamenti veterinari
Art. 10a Compiti dei veterinari nell’ambito della convenzione Mvet
1Il veterinario che stipula una convenzione Mvet con il detentore di animali esercita una sorveglianza tecnica diretta sulle questioni relative alla medicina veterinaria delle singole specie animali e assicura in particolare il corretto impiego dei medicamenti.
2Egli è autorizzato a impartire istruzioni nel suo settore d’attività.
Art. 10b Requisiti posti ai veterinari nell’ambito della convenzione Mvet
1Il veterinario che stipula una convenzione Mvet deve disporre delle necessarie conoscenze specifiche e di una formazione supplementare di un giorno approvata dall’USAV.
2La formazione supplementare deve essere completata da un corso di perfezionamento di un giorno ogni tre anni.
3È fatto salvo l’articolo 20a per tutti i veterinari che prescrivono o dispensano foraggi medicinali e premiscele di medicamenti.
Art. 10c
Attuale art. 10a
Art. 11 cpv. 2 lett. a e 2bis
2Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:
a. a scopo di profilassi: il fabbisogno per tre mesi al massimo;
2bisA scopo di profilassi non possono essere prescritti o dispensati per la scorta medicamenti con sostanze attive antimicrobiche. Per gli altri scopi di cui al capoverso 2 lettere b-d i medicamenti con le sostanze antimicrobiche di cui all’allegato 5 non possono essere prescritti o dispensati per la scorta.
Art. 12 cpv. 2, 2bise 3
2Le sostanze e i preparati vietati (art. 10c) non possono essere utilizzati diversamente dalla loro destinazione.
2bisPer gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle Equidae, ammessi per la produzione di derrate alimentari, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 122/20133.
3 Regolamento (UE) n. 122/2013 del 12 febbraio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 che istituisce, conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi, GU L 42/1, pag. 1.