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Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine

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Ordinanza sui medicamenti veterinari

3Per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività, ammessi per la produzione di derrate alimentari, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 13 cpv. 4

4Per i medicamenti utilizzati per una diversa destinazione conformemente all’articolo 12 capoversi 2bise 3, il termine d’attesa è di sei mesi.

Art. 14 cpv. 2 secondo periodo

2... È fatto salvo l’articolo 12 capoversi 2bise 3.

Art. 15a inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 15a Condizione per la prescrizione

I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente dai responsabili tecnici di cui all’articolo 20.

Art. 16 Prescrizione e istruzione per l’uso

1Il responsabile tecnico che prescrive un foraggio medicinale o una premiscela di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale elettronico della ricetta dell’USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del detentore;

b. specie e numero degli animali da trattare;

c. indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;

d. designazione e numero di omologazione della premiscela per foraggi medicinali;

e. istruzioni generali e specifiche dell'azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente il dosaggio, la durata del trattamento e il termine d’attesa;

f. nome e indirizzo del responsabile tecnico o dello studio;

g. data della prescrizione.

2L’istruzione per l’uso riguardante la terapia di gruppo per via orale deve essere iscritta sul modulo ufficiale elettronico della ricetta.

3La prescrizione è destinata all’azienda di fabbricazione. Il detentore di animali, il responsabile tecnico e il veterinario cantonale ne ricevono ciascuno una copia. Il responsabile tecnico conserva la copia nella cartella medica.