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Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 8 pagine
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Ordinanza sui medicamenti veterinari
3Per gli animali addomesticati delle famiglie zoologiche delle Camelidae e per la selvaggina tenuta in cattività, ammessi per la produzione di derrate alimentari, possono anche essere prescritti o dispensati medicamenti con sostanze attive che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 13 cpv. 4
4Per i medicamenti utilizzati per una diversa destinazione conformemente all’articolo 12 capoversi 2bise 3, il termine d’attesa è di sei mesi.
Art. 14 cpv. 2 secondo periodo
2... È fatto salvo l’articolo 12 capoversi 2bise 3.
Art. 15a inserire dopo il titolo della sezione 3
Art. 15a Condizione per la prescrizione
I foraggi medicinali e le premiscele di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale possono essere prescritti esclusivamente dai responsabili tecnici di cui all’articolo 20.
Art. 16 Prescrizione e istruzione per l’uso
1Il responsabile tecnico che prescrive un foraggio medicinale o una premiscela di medicamenti per la terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale elettronico della ricetta dell’USAV e fornire in particolare le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del detentore;
b. specie e numero degli animali da trattare;
c. indicazione e, se richiesta, data del controllo successivo;
d. designazione e numero di omologazione della premiscela per foraggi medicinali;
e. istruzioni generali e specifiche dell'azienda per la fabbricazione e la somministrazione, segnatamente il dosaggio, la durata del trattamento e il termine d’attesa;
f. nome e indirizzo del responsabile tecnico o dello studio;
g. data della prescrizione.
2L’istruzione per l’uso riguardante la terapia di gruppo per via orale deve essere iscritta sul modulo ufficiale elettronico della ricetta.
3La prescrizione è destinata all’azienda di fabbricazione. Il detentore di animali, il responsabile tecnico e il veterinario cantonale ne ricevono ciascuno una copia. Il responsabile tecnico conserva la copia nella cartella medica.