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Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 6 pagine

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Titolo prima dell’art. 6a

Sezione 5 (nuova): Sistema d’informazione Sicurezza esterna

Art. 6a (nuovo) Organo responsabile

1

Il SIC gestisce il sistema d'informazione Sicurezza esterna (ISAS).

2

È responsabile della sicurezza di ISAS e della legalità del trattamento dei dati in esso contenuti.

Art. 6b (nuovo) Scopo

1

ISAS serve al trattamento di informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza, segnatamente nei settori del terrorismo internazionale, della proliferazione, dello spionaggio nonché in relazione con lo sviluppo di rapporti di tipo egemonico, di conflitti regionali e di potenziali militari. 2

È utilizzato per:

a. il rilevamento dei dati;

b. la ricerca di dati e l’analisi;

c. l’aggiornamento della situazione;

d. l’archiviazione di dati;

e. la gestione di documenti.

Art. 6c (nuovo) Contenuto

1

ISAS contiene dati su persone fisiche o giuridiche, organizzazioni, oggetti e eventi. Il SIC può correlare i dati rilevati e analizzarli in maniera automatizzata.

2

Può contenere anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

3

Il SIC può trattare ulteriormente i dati inesatti se sono necessari alla valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i pertinenti dati come inesatti.

Art. 6d (nuovo) Controllo della qualità

1

Il SIC valuta la rilevanza e l’esattezza dei dati personali prima di rilevarli in ISAS. Valuta complessivamente la rilevanza e l’esattezza di una comunicazione da registrare nel deposito dei documenti.

2

Il SIC verifica periodicamente se le comunicazioni archiviate in ISAS e i dati personali rilevati per l’adempimento dei compiti sono ancora necessari; valuta ogni comunicazione globalmente e i dati personali caso per caso. I dati non più necessari sono cancellati. I dati inesatti sono immediatamente corretti o cancellati; è fatto salvo l’articolo 6c capoverso 3.

3Il SIC distrugge i dati che non possono essere rilevati in ISAS o in un altro sistema d’informazione del SIC oppure li rispedisce al mittente.