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Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 6 pagine

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Art. 6g (nuovo) Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

1

Il SIC può comunicare dati personali ad autorità svizzere se ciò è necessario per l’adempimento dei propri compiti. Il Consiglio federale stabilisce le autorità interessate.

2

Se le informazioni sono necessarie ad altre autorità per il perseguimento penale, per prevenire reati oppure per il mantenimento dell’ordine pubblico, il SIC le mette a loro disposizione garantendo la protezione delle fonti.

3Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. L’ulteriore procedura si fonda sulle disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20075.

Art. 6h (nuovo) Comunicazione di dati personali ad autorità estere

1

Il SIC può comunicare dati personali ad autorità di sicurezza estere in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati se vi sono sufficienti garanzie per tutelare le persone interessate.

2

La comunicazione all’estero non può avvenire se la persona interessata dovesse, in ragione della trasmissione dei dati, essere esposta al pericolo di una doppia punizione o a pregiudizi gravi per la salute, la vita o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali oppure ai sensi di altri accordi internazionali applicabili ratificati dalla Svizzera.

3

Il SIC può comunicare dati personali ad autorità di sicurezza estere se la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato in questione e lo prevede una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

a. è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante, quale l’impedimento o il chiarimento di un crimine punibile anche in Svizzera;

b. è necessario per motivare una richiesta svizzera di informazioni;

c. la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione o la comunicazione è inequivocabilmente nell’interesse della persona in questione;

d. lo Stato richiedente garantisce per scritto di disporre dell’accordo della persona interessata e grazie alla comunicazione gli è possibile valutare se tale persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure può ottenere l’accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;

e. è necessario per tutelare interessi considerevoli in materia di sicurezza della Svizzera o dello Stato ricevente; oppure

f. è necessario per proteggere l’integrità fisica e della vita di terzi.

5 RS 312.0

6 RS 0.101