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Consultazione 2013/11: Modifica della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) · 6 pagine

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4Prima di ogni comunicazione di dati personali o prodotti il SIC si assicura che i dati personali siano conformi alle direttive legali secondo la presente legge e che la loro comunicazione sia prevista dalla legge e necessaria nel caso concreto.

5L’organo interno del SIC incaricato del controllo della qualità provvede, formando internamente i collaboratori del SIC ed eseguendo controlli regolari, a garantire la qualità e la rilevanza dei dati trattati in ISAS. Se in ISAS sono registrate persone residenti in Svizzera, applica i criteri di cui all’articolo 15 capoverso 5 ultimo periodo della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 6e (nuovo) Struttura

1

ISAS si compone di:

a. un deposito dei documenti per il rilevamento e la consultazione dei dati acquisiti dal SIC o dei dati ricevuti da quest’ultimo;

b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per il trattamento, la valutazione e l’analisi dei dati;

c. un indice per accertare se il SIC tratta dati concernenti una persona, un’organizzazione, un oggetto o un evento nel sistema di analisi e di aggiornamento della situazione di cui alla lettera b.

2

Può essere collegato con il sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS) per consentire consultazioni di dati e valutazioni interdisciplinari secondo l’articolo 3 capoverso 1.

Art. 6f (nuovo) Diritti d’accesso

1

Per adempiere i compiti di cui all’articolo 6b capoverso 1 i collaboratori del SIC incaricati del rilevamento, della consultazione, dell’analisi e del controllo della qualità hanno accesso ai dati in ISAS mediante procedura di richiamo.

2

Le consultazioni di dati interdisciplinari secondo l’articolo 6e capoverso 2 possono essere eseguite unicamente dai collaboratori del SIC che dispongono dei necessari diritti d’accesso a ISAS e ISIS.

3

Hanno accesso all’indice mediante procedura di richiamo le seguenti autorità:

a. l’Ufficio federale di polizia per lo svolgimento di compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza e per l’esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo qualora si tratti di comunicazioni di istituti finanziari svizzeri;

b. gli organi cantonali incaricati della protezione dello Stato per l’esecuzione dei propri compiti secondo la legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

3 RS 120

4 RS 120