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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine
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4 Commenti alle modifiche di legge
4.1 Modifica della legge sul cinema
La modifica della LCin è necessaria per due motivi: innanzitutto l’estensione della competenza di promozione della Confederazione a criteri basati sulla location per la promozione cinematografica richiede che questo principio sia iscritto nella legge. In secondo luogo, dall’ultima revisione della LCin nel 2001, l’evoluzione delle abitudini in materia di consumo cinematografico dal cinema a nuove forme di commercializzazione al di fuori delle sale cinematografiche richiede un adeguamento delle disposizioni sulla pluralità dell’offerta, in particolare sul pluralismo linguistico. La modifica delle disposizioni sulla pluralità dell’offerta risponde alle richieste della mozione CSEC-N 12.4017 «Adeguamento delle disposizioni sulla pluralità dell’offerta cinematografica».
Art. 8 Promozione della cinematografia selettiva, legata al successo e basata sulla
location
Con la revisione dell’articolo 8 LCin, la Confederazione acquisisce la competenza di introdurre, oltre all’esistente promozione selettiva e legata al successo, anche la promozione basata sulla location. In questo modo si vogliono creare ulteriori incentivi per i film e le coproduzioni svizzeri prodotti prevalentemente in Svizzera, dove creano anche valore aggiunto. Lo strumento di promozione in altri termini mira a rinforzare il «swiss made» dei film svizzeri. Con questo incentivo si vogliono migliorare le condizioni quadro economiche e la competitività internazionale della produzione cinematografica svizzera (cfr. n. 2.1.7).
Art. 19 cpv. 2 e 3
La clausola del distributore unico (obbligo di acquisire i diritti di commercializzazione per tutte le regioni linguistiche della Svizzera) evita che il mercato svizzero del cinema sia segmentato in regioni linguistiche e alimentato unicamente da distributori dei Paesi vicini e garantisce che i film siano proposti in tutte le regioni linguistiche della Svizzera69. La vigente clausola del distributore unico istituita nel 2001 è ormai superata in quanto si riferisce unicamente ai film in sala. La revisione intende estendere la clausola alla commercializzazione su video e DVD e in particolare nel settore dell’offerta cinematografica dei video on demand. Tiene conto delle esigenze culturali e linguistiche (pluralità dell’offerta) e adegua la LCin ai progressi tecnici degli ultimi anni. Questa estensione consente in particolare a piccoli distributori di acquisire più facilmente i diritti cinematografici anche per canali di commercializzazione al di fuori dei cinema e di contribuire così alla pluralità dell’offerta.
Dal campo di applicazione dell’articolo 19 LCin è esclusa, secondo il capoverso 3, la commercializzazione dei programmi di cui all’articolo 2 lettera a della LRTV, poiché le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche sono già tenute a rispettare delle quote per opere svizzere ed europee secondo l’articolo 7 LRTV. Inoltre queste emittenti sono tenute a promuovere il cinema svizzero nell’ordine del 4 per cento delle entrate lorde, se i loro programmi televisivi comprendono la trasmissione di film. I diritti e gli obblighi delle emittenti televisive ai sensi della LRTV non sono toccati in alcun modo dall’adeguamento della clausola del distributore unico.
69 FF 2000 4750