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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine
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occupazione 80 per cento), formazione musicale (percentuale di occupazione 80 per cento) e promozione della lettura (percentuale di occupazione 50 per cento). Senza ulteriori risorse in personale le nuove misure non potranno essere implementate. Inoltre, a seguito del continuo aumento delle domande indirizzate all’UFC nell’ambito della promozione del cinema (circa 600 domande l’anno), dal 2016 l’aumento della percentuale di occupazione del 150 per cento limitato agli anni 2012–2014, sarà finanziato a tempo illimitato dall’UFC con il credito per il personale. I costi per il personale supplementare, comprensivi di contributi del datore di lavoro e assegni famigliari, si aggirano complessivamente a 968 000 franchi l’anno (fr. 176 000 per posto a tempo pieno e per anno).
Le risorse finanziarie per il personale supplementare necessario a Pro Helvetia e al MNS per l’attuazione delle nuove misure sono iscritte nei loro limiti di spesa rispettivi.
5.1.3 Altre ripercussioni
Il progetto prevede che l’UFC, in collaborazione con i servizi federali interessati, elabori una strategia federale interdipartimentale per la cultura architettonica. Questa strategia dovrà essere sviluppata dal 2016 e attuata dal Consiglio federale entro il 2019. L’UFC è a capo del coordinamento. Creerà un comitato interdipartimentale per la cultura architettonica, incaricato di elaborare la strategia, in seno al quale saranno rappresentati tutti i servizi federali con compiti inerenti l’urbanistica. La strategia dovrà comprendere in particolare obiettivi generali della Confederazione per il rafforzamento della cultura architettonica in Svizzera, un piano di azione da rinnovare periodicamente con misure concrete dei singoli servizi federali, il fabbisogno finanziario per la loro attuazione e il coordinamento e l’integrazione di Cantoni, Comuni e privati.
Dal messaggio non scaturiscono altre ripercussioni per la Confederazione. In particolare esso non ha alcuna ripercussione strutturale e informatica.
5.2 Ripercussioni su Cantoni, Comuni e su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna
Il nuovo articolo 12a LPCu sulle tariffe delle scuole di musica obbliga i Cantoni a rispettare determinate condizioni minime nel determinare le tariffe delle scuole. La Confederazione si limita a emanare principi e lascia ai Cantoni il compito di fissare concretamente le tariffe delle scuole di musica. Nei Cantoni dove è necessario un adeguamento delle tariffe attuali, ciò non comporterà necessariamente spese supplementari: i Cantoni possono decidere liberamente se l’introduzione della riduzione delle tariffe per bambini e giovani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate sarà finanziata con l’aumento delle tariffe ordinarie delle scuole di musica o compensata con mezzi supplementari.
Nel quadro della «politica culturale nazionale», le politiche di promozione ai diversi livelli dello Stato devono essere armonizzate tra di loro (cfr. n. 1.5).
In linea di principio il presente messaggio non ha ripercussioni in materia di finanze o personale su Cantoni, Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna. Solo il programma «gioventù + musica» comporterà per i Cantoni un leggero aumento delle spese per il personale.