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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine
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Art. 9a Partecipazione culturale
Il rafforzamento della partecipazione culturale è uno degli assi centrali di azione della futura politica culturale della Confederazione (cfr. n. 1.6.1). Tuttavia, l’importanza politicoculturale di tale campo supera ampiamente il margine di azione previsto ora dalla legge. Le possibilità di promozione della Confederazione sono finora limitate a singoli ambiti (musica, lettura), determinati destinatari (organizzazioni di operatori culturali non professionisti) o particolari formati (progetti unici). Per tenere conto dell’importanza socio-politica della partecipazione culturale e per poterla rafforzare grazie a nuove misure (cfr. n. 2.2.5), è necessario prevedere una nuova disposizione di promozione nella LPCu.
Art. 12 cpv. 2 e 3
Per attuare il nuovo articolo costituzionale sulla formazione musicale, il Consiglio federale propone diverse misure di promozione secondo l’articolo 67a capoverso 1 Cost. (cfr. n. 2.2.4), che in linea di principio possono essere attuate sulla base del vigente articolo 12 LPCu. Un elemento centrale delle nuove misure di rafforzamento della formazione musicale è il programma «gioventù + musica», con il quale la Confederazione vuole sostenere la formazione e il perfezionamento di docenti di musica per non professionisti nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. Data la sua importanza, il nuovo programma è esplicitamente menzionato nell’articolo 12 LPCu. Per l’attuazione del nuovo programma la Confederazione dipenderà dal sostegno amministrativo dei Cantoni. Secondo il capoverso 3, i Cantoni devono definire a tal fine un’autorità incaricata dell’attuazione. Spetta anche ai Cantoni definire l’assetto organizzativo di tale autorità. Se necessario, possono usufruire della possibilità della collaborazione intercantonale.
Art. 12a Tariffe delle scuole di musica
L’articolo 67a capoverso 3 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza fondamentale di legiferare in materia di accesso dei giovani alla formazione musicale. Per l’accesso alla formazione musicale, svolgono un ruolo centrale le scuole di musica sovvenzionate dallo Stato presenti in tutto il Paese. Già nelle spiegazioni del Consiglio federale per la votazione sul nuovo articolo costituzionale, il Consiglio federale ha ricordato che oggi i costi per la frequentazione di un corso presso una scuola di musica variano da un Cantone all’altro e che la possibilità di imparare a suonare uno strumento o di sviluppare il proprio talento musicale dipende in parte dal domicilio e dal reddito. Attualmente solo 63 delle 431 scuole di musica offrono tariffe ridotte per bambini e giovani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate. Inoltre in alcuni Cantoni l’insegnamento nelle scuole di musica è sovvenzionato solo fino al compimento dei 16 anni. Al di sopra di tale età i giovani in questi Cantoni pagano la tariffa intera prevista per gli adulti. In futuro, saranno applicabili a livello nazionale determinati requisiti minimi per quanto riguarda il limite di età che dà diritto alla riduzione delle tariffe e le tariffe per i bambini e i giovani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate:
– secondo l’articolo 12a capoverso 1 LCPu le scuole di musica sovvenzionate dai Cantoni o dai Comuni devono prevedere per bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe inferiori a quelle applicate agli adulti.
– Per i bambini e i giovani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate, le scuole di musica devono prevedere, secondo l’articolo 12a capoverso 2, un’ulteriore riduzione delle tariffe.