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Consultazione 2013/113: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2019 (messaggio sulla cultura) · 128 pagine
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Art. 24 cpv. 3bis e 5
L’articolo 24 capoverso 3bis LCin estende l’obbligo di notifica già esistente ai distributori di film ora toccati dalla clausola del distributore unico. Il vigente obbligo di notifica dei risultati della commercializzazione in sala è pertanto esteso alle altre forme di commercializzazione di film in Svizzera. In linea di principio questo obbligo vale anche per i distributori stranieri di film, tuttavia solo per le commercializzazioni in Svizzera. L’attuazione di questo obbligo può avvenire con le risorse esistenti e non richiede mezzi supplementari. Con l’estensione dell’obbligo di notifica si ottiene una migliore panoramica del consumo cinematografico in Svizzera. Inoltre si consente di misurare meglio il raggiungimento degli obiettivi politico-culturali della pluralità dell’offerta e del pluralismo linguistico. La modifica dell’articolo 24 capoverso 3bis LCin comporta anche una modifica dell’articolo 24 capoverso 5 LCin.
4.2 Modifica della legge sulla promozione della cultura
Una modifica della LPCu è necessaria per tre motivi: innanzitutto il finanziamento delle scuole svizzere all’estero deve ormai avvenire mediante il messaggio sulla cultura. In secondo luogo la Confederazione deve ricevere una competenza di promozione nell’ambito della partecipazione culturale. In terzo luogo l’attuazione della nuova disposizione costituzionale sulla formazione musicale richiede adeguamenti normativi a livello di legge. Le singole modifiche sono motivate qui di seguito.
Ingresso
Con l’articolo 67a capoversi 1 e 3 Cost., alla Confederazione è conferita una competenza costituzionale parallela a quella dei Cantoni in materia di promozione della formazione musicale e una competenza fondamentale di legiferare. Questa base costituzionale ampliata è ripresa nell’ingresso della LPCu.
Art. 2 cpv. 1 lett. g
Secondo l’articolo 2 capoverso 1 LPCu diverse leggi speciali sono escluse dal campo di applicazione della LPCu. Il finanziamento degli ambiti della cultura disciplinati da leggi speciali avviene tuttavia tramite il messaggio sulla cultura. Finora la LISE non era menzionata tra le leggi speciali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPCu. Affinché il finanziamento delle scuole svizzere all’estero in futuro possa avvenire tramite il messaggio sulla cultura, la LSSE sarà d’ora in poi inserita nella lista delle leggi speciali secondo l’articolo 2 capoverso 1 LPCu.
Art. 6 cpv. 1
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPCu, la Confederazione sostiene solo i progetti, le istituzioni e le organizzazioni d’interesse nazionale. L’articolo 6 capoverso 2 LCPu definisce l’interesse nazionale in maniera non esaustiva. Il requisito dell’interesse nazionale è motivato dalla competenza di promozione sussidiaria della Confederazione secondo l’articolo 69 capoverso 2 Cost. Con l’articolo 67a capoverso 1 Cost., la Confederazione ha ottenuto nell’ambito della formazione musicale una competenza di promozione parallela. Per questo motivo nell’articolo 6 capoverso 1 LPCu devono essere fatte salve le misure di promozione della formazione musicale secondo l’articolo 12 LPCu.