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Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 3 pagine
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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali
(OATV)
del xx.xx.2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.
L’appendice 1 cifra 2.1 è modificata come segue:
2.1 Luci:
– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modificazione dell’effetto luminoso;
– catarifrangenti prescritti.
Fanno eccezione:
– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi;
– luci di lavoro;
– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro, conformemente all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
– luci orientabili, conformemente all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
– iscrizioni illuminate della polizia, conformemente all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
– luci di circolazione diurna, conformemente all’articolo 179a capoverso 2 lettera f OETV;
RS .......... 2014–......