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Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 3 pagine

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Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali

(OATV)

del xx.xx.2014

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

L’appendice 1 cifra 2.1 è modificata come segue:

2.1 Luci:

– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;

– dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;

– dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modificazione dell’effetto luminoso;

– catarifrangenti prescritti.

Fanno eccezione:

– luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi;

– luci di lavoro;

– contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro, conformemente all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;

– luci orientabili, conformemente all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;

– iscrizioni illuminate della polizia, conformemente all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;

– luci di circolazione diurna, conformemente all’articolo 179a capoverso 2 lettera f OETV;

RS .......... 2014–......