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Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 5 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

(OETV)

Modifica del xx.xx.2014

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per disabili» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

2 In tutta l’ordinanza l’espressione «combinazione velocipede/carrozzella per disabili» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 14 frase introduttiva, lett. a e lett. b n. 3 e 4

Sono considerati «motoveicoli», purché non si tratti di ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b,:

a. i veicoli a motore a due ruote monotraccia, con o senza carrozzino laterale;

b. le «motoleggere», vale a dire:

3. i veicoli a due o più ruote dotati di motore elettrico e aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, una potenza del motore massima di 2,00 kW, un peso a vuoto massimo, secondo

RS .......... 2014–......