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Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 3 pagine

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

del xx.xx.2014

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 4 cpv. 5 lett. g e h

5Inoltre, nel traffico interno:

g. la licenza di condurre delle categorie B ed F autorizza a condurre moto-

leggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 3 OETV;

h. la licenza di condurre della categoria M autorizza a condurre motoleggere

di cui all’articolo 14 lettera b numero 4 OETV.

Art. 5 cpv. 2 lett. e e lett. f

2Non necessitano di una licenza di condurre le persone che conducono:

e. una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 10 km/h;

f. una motoleggera di cui all’articolo 14 lettera b numero 4 OETV.

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo

1Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria

RS .......... 2014–......