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Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 2 pagine
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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
del xx.xx.2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale è
modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.
2In tutta l’ordinanza l’espressione «combinazione velocipede/carrozzella per invalidi» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.
Art. 42, rubrica e cpv. 4
Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale
4I conducenti di ciclomotori nonché di motoveicoli a propulsione elettrica la cui larghezza non supera 1,00 m e la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita devono conformarsi alle norme per i ciclisti.
Art. 43a cpv. 1
1L’uso delle sedie a rotelle è consentito anche sulle aree riservate ai pedoni; altrettanto vale per le sedie a rotelle motorizzate, purché utilizzate da persone con ridotte capacità di deambulazione. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e la guida vanno adattate alle circostanze.
RS .......... 2014–......