Progetto

Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

(ONC)

del xx.xx.2014

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale è

modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

2In tutta l’ordinanza l’espressione «combinazione velocipede/carrozzella per invalidi» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 42, rubrica e cpv. 4

Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale

4I conducenti di ciclomotori nonché di motoveicoli a propulsione elettrica la cui larghezza non supera 1,00 m e la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita devono conformarsi alle norme per i ciclisti.

Art. 43a cpv. 1

1L’uso delle sedie a rotelle è consentito anche sulle aree riservate ai pedoni; altrettanto vale per le sedie a rotelle motorizzate, purché utilizzate da persone con ridotte capacità di deambulazione. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni vigenti per i pedoni. La velocità e la guida vanno adattate alle circostanze.

RS .......... 2014–......