Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 9 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
N202-0383
Commenti alle proposte di modifica
1. Punti essenziali del progetto
1.1. Situazione iniziale
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle immatricolazioni di veicoli difficilmente attribuibili a una delle categorie esistenti e la cui diffusione è destinata a caratterizzare sempre più la mobilità sulle strade svizzere: si tratta, ad esempio, di biciclette-risciò con motore ausiliario elettrico o “monopattini elettrici” autobilanciati, cioè a bilanciamento assistito (p. es. i Segway™), cui si aggiungono veicoli
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che, pur potendo essere definiti sedie a rotelle , si discostano nettamente dall’immagine tipica di queste ultime quanto a peso, dimensioni e velocità. I conducenti di questi mezzi sono solitamente persone con disabilità deambulatoria o spesso anziani con ridotte capacità motorie. Secondo il diritto vigente,
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anche le persone perfettamente sane possono usare le sedie a rotelle motorizzate . Il problema è che le agevolazioni e i privilegi sono legati ai veicoli e non alle persone che ne hanno bisogno per motivi di salute. Uno dei privilegi consiste ad esempio nella possibilità di circolare nelle zone pedonali e sui marciapiedi, altrimenti riservati ai pedoni.
Attualmente le sedie a rotelle rientrano in una categoria a parte; i taxi risciò e i monopattini elettrici sono invece stati attribuiti, in base alle proprie caratteristiche tecniche, alla categoria che meglio coincide, ossia quella delle motoleggere. Laddove le caratteristiche tecniche non rientravano nella definizione, l’USTRA ha stabilito delle eccezioni, che si sono rivelate necessarie anche nell’ambito delle norme di utilizzo di tali veicoli e dei requisiti posti ai loro conducenti. Le eccezioni e agevolazioni sono state emanate mediante decisioni e in parte mediante istruzioni.
La quantità di norme eccezionali e le agevolazioni, in alcuni punti insufficienti a detta di fabbricanti, importatori e utenti, hanno portato, fra l’altro, alle «Istruzioni concernenti alcune agevolazioni per determinati veicoli immatricolati come motoleggere a propulsione elettrica» (di seguito: «istruzioni»), pubblicate dall’USTRA il 20 giugno 2011, e alla mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» (di seguito «mozione»).
1.2. La nuova normativa
L’approccio delle eccezioni e agevolazioni non convinceva più: mentre la mozione invita il Consiglio federale a introdurre ulteriori agevolazioni, le attuali eccezioni vengono integrate nelle varie ordinanze in materia. Inoltre, in futuro, sarà consentito condurre sedie a rotelle su aree pedonali solamente alle persone con ridotta capacità di deambulazione.
1.3. Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica»
1 Nelle ordinanze in revisione si trova sia «carrozzelle per disabili» sia «carrozzelle per invalidi», espressioni che hanno già dato adito a contestazioni in occasione di precedenti revisioni. Nei presenti commenti è utilizzato soltanto il termine «sedia a rotelle», che verrà sostituito anche nelle versioni definitive delle ordinanze interessate, mentre le versioni attuali contengono ancora i precedenti termini. 2 La revisione in oggetto interessa esclusivamente le sedie a rotelle motorizzate. Laddove all’interno del presente documento manchi l’aggettivo «motorizzate», per comodità di lettura si intende implicito, a meno che non sia precisato. Questa nota vale soprattutto per la versione tedesca.