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Consultazione 2013/119: Attuazione della mozione 12.3979 «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica» · 2 pagine
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Ordinanza sulla segnaletica stradale
(OSStr)
del xx.xx.2014
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1In tutta l’ordinanza l’espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.
2In tutta l’ordinanza l’espressione «combinazione velocipede/carrozzella per invalidi» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.
Art. 19 cpv. 1 lett. b e c
1I divieti parziali di circolazione vietano il transito a determinati veicoli e hanno il significato seguente:
b. Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli, fatta eccezione per quelli a propulsione elettrica la cui larghezza non supera 1,00 m e la cui velocità massima per caratterische costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita.
c. Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione ai velocipedi, ai ciclomotori nonché ai motoveicoli di larghezza non superiore a 1,00 m e la cui velocità massima per caratteristiche costruttive è di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita;
RS .......... 2014–......