Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 5 pagine

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zione delle sirene, sarà l’UFPP stesso a mettere a disposizione i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione, non sussiste più la necessità di omologarli. Per contro l’UFPP continuerà a fissare i presupposti per l'omologazione delle sirene risp. di un determinato tipo di sirena e a omologarle. L’acquisizione delle sirene rimane come finora di competenza dei Cantoni.

Art. 17 Cantoni

Cpv. 2:

Lett. a: come finora i Cantoni mettono a disposizione i sistemi tecnici per allertare le autorità.

Lett. b: conformemente alla modifica apportata all’articolo 16 capoverso 2 (lett. a), in relazione ai sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione d’ora in avanti i Cantoni saranno responsabili solo per la messa a disposizione delle sirene.

I Cantoni sono responsabili dell’acquisizione di tutti i tipi di sirene. In futuro saranno acquisite solo sirene per l'allarme generale e sirene combinate (allarme generale-allarme acqua). Non saranno per contro più acquistate sirene che servono solo alla diffusione dell’allarme acqua. Già oggi le sirene per l’allarme acqua in funzione sono poche e equiparate a sirene combinate.

Cpv. 2bis:

si statuisce esplicitamente che i Cantoni, oltre a continuare a garantire l’esercizio e la prontezza operativa permanente, devono provvedere anche alla manutenzione dei sistemi tecnici per allertare le autorità. Per quanto concerne i sistemi per dare l’allarme alla popolazione, non è più menzionata esplicitamente solo la prontezza operativa permanente, ma anche la manutenzione. Si precisa inoltre che per quanto concerne le componenti decentralizzate e le sirene d’ora in avanti i Cantoni sono responsabili solo della manutenzione e dell’esercizio risp. della prontezza operativa (conformemente alla modifica all’art. 16 cpv. 2 [lett. b]).

I Cantoni saranno responsabili dell’esercizio (risp. della prontezza operativa) e della manutenzione di tutte le sirene, quindi anche delle sirene combinate e delle sirene per l’allarme acqua ancora esistenti. Attualmente la questione se i costi relativi alle sirene combinate e alle sirene per l’allarme acqua debbano essere assunti almeno in parte anche dai gestori degli impianti d’accumulazione è trattata in modo molto differente da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni si assumono interamente tali costi, mentre altri li riversano sui gestori degli impianti d’accumulazione o addirittura su terzi. D’ora in avanti si disciplina in modo unitario che i Cantoni sono responsabili dell’esercizio e della manutenzione di tutti i tipi di sirene.

Si introduce inoltre il concetto di «prontezza operativa permanente» conformemente agli articoli 18 capoverso 2 e 20 capoverso 3.

Cpv. 2ter: si statuisce esplicitamente che i Cantoni devono mettere a disposizione e provvedere alla manutenzione dei sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari. Per «sistemi di corrente d’emergenza esterni» s’intendono i gruppi elettrogeni presso le centrali operative degli organi responsabili di attivare l’allarme. Questi sistemi sono già esistenti (per es. gruppo elettrogeno presso le sedi delle polizie cantonali) e sono utilizzati per l’infrastruttura informatica (postazioni di lavoro, stampanti, sistemi d’accesso, ecc.) di dette sedi.