Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 5 pagine

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Art. 20

Cpv. 3: considerato che d’ora in avanti la Confederazione si assume la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione delle componenti centrali del sistema, analogamente all’articolo 17 capoverso 2bisanche nel capoverso 3 del presente articolo si precisa che i gestori degli impianti d’accumulazione devono provvedere unicamente alla manutenzione e all’esercizio risp. alla prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del sistema d’allarme acqua. Le sirene non sono qui menzionate poiché ne sono responsabili i Cantoni (art. 17 cpv. 2bis).

Cpv. 3bis: analogamente all’articolo 17 capoverso 2tersi statuisce qui esplicitamente che i gestori di impianti d’accumulazione devono mettere a disposizione e provvedere alla manutenzione dei sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari. Anche in questo caso i sistemi di corrente d’emergenza sono già disponibili.

Art. 21

Il finanziamento dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione è disciplinato nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) ed esaustivamente nell’OAll. Il principio del finanziamento da parte dell’organo responsabile rimane invariato. In base alle nuove esigenze tecniche del sistema, in futuro la Confederazione dovrà garantire a livello nazionale l’esercizio e la manutenzione delle componenti centrali. Per questo motivo l’articolo 21 OAll deve essere modificato di conseguenza.

Cpv. 1: la denominazione «sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione» utilizzata negli articoli 16 e 17 viene ripresa anche nell’articolo 21.

Lett. a: la Confederazione si assume, come finora, i costi per la progettazione, il materiale, l’installazione e il rimodernamento dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione. La novità consiste nel fatto che ora viene citato anche lo smantellamento; questo per due motivi. Oggi i progetti informatici vengono suddivisi in cinque fasi: sviluppo, introduzione, collaudo (roll out), esercizio e smantellamento. Nell’ottica di una visione globale dei cosiddetti costi del ciclo di vita dei sistemi e per motivi di trasparenza deve quindi essere considerato anche lo smantellamento. Sulla stessa linea l’articolo 71 capoverso 2 LPPC prevede già che la Confederazione si assume anche i costi per il necessario smantellamento dei sistemi tecnici di protezione degli impianti di protezione. Per i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione deve valere lo stesso principio.

La fase dell’installazione comprende la messa in funzione, i test dei sistemi tecnici e l’istruzione ad hoc del personale di Cantoni, Comuni, organizzazioni di protezione civile e gestori degli impianti d’accumulazione. Il personale addetto all’esercizio delle sirene (attivazione, gestione) è istruito dalla Confederazione, come avviene ad esempio per POLYCOM.

Lett. b: a causa del ritiro dal mercato di INFRANET da parte di Swisscom SA, a partire da quest’anno e entro il 2015 l’attuale sistema per dare l’allarme alla popolazione sarà gradualmente sostituito con il nuovo sistema POLYALERT. Questo si basa su una nuova tecnologia e si compone essenzialmente di un’infrastruttura IT centrale, servizi e processi centralizzati, reti disgiunte (rete d’intervento D dell’esercito, POLYCOM e FM-RDS; componenti centrali dei sistemi tecnici), sottoreti POLYCOM cantonali, terminali (componenti decentralizzate dei sistemi tecnici) che permettono l’allacciamento delle sirene al sistema globale e di sirene. Il sistema POLYALERT integra l’allarme generale e l’allarme acqua in un unico sistema centralizzato gestito dalla Confederazione. Nonostante questa gestione centralizzata, un’attivazione autonoma dell’allarme generale e dell’allarme acqua da parte dell’organo competente (Cantone, Comune, gestore dell’impianto d’accumulazione) rimane possibile: a seconda di come viene configurato il sistema (assegnazione dei diritti