Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/136: 13.467 n Iv.pa. · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

co in Svizzera come pure l’interoperatività internazionale ne risulterebbero fortemente compromesse. Queste ripercussioni negative possono essere evitate menzionado esplicitamente i gruppi di bilancio quali responsabili dei costi in un nuovo articolo 14a LAEI. La disposizione intende creare certezza del diritto.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge sull’approvvigionamento elettrico

Art. 14 Corrispettivo per l’utilizzazione della rete

Le modifiche di questo articolo sono di natura puramente redazionale. Inserendo i costi individuali in un capoverso a sé stante s’intende creare maggiore chiarezza dal profilo della sistematica legislativa.

Già oggi i gestori di rete fatturano individualmente diversi costi. A titolo di esempio si possono citare i costi per l’allacciamento alla rete e quelli per i potenziamenti della rete di cui nel messaggio concernente la legge sull’approvvigionamento elettrico. Tali costi non possono rientrare nuovamente nel calcolo dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete.4 I costi fatturati individualmente non sono dunque assunti dai consumatori finali secondo il principio del punto di prelievo di cui all’articolo 14 capoverso 2 LAEl, bensì da altri enti responsabili dei costi.

Anche la società nazionale di rete ha fatturato finora individualmente diversi costi, tra cui in particolare i costi per l’energia di compensazione.

Art. 14a Costi fatturati individualmente per l’energia di compensazione

Secondo il capoverso 1, la società nazionale di rete è tenuta a fatturare individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione. Questa modalità rappresenta per i gruppi di bilancio un importante incentivo a rispettare i loro programmi previsionali nella gestione del bilancio. Non è dunque ammessa una ripartizione solidale di questi costi nell’ambito dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete del livello 1. Il medesimo disciplinamento figura negli articoli 15 capoverso 1 lettera b e 26 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)5, nella prassi usuale, nonché nelle disposizioni contrattuali tra la società nazionale di rete e i gruppi di bilancio (contratti con i gruppi di bilancio). La presente disposizione riguarda unicamente l’imputazione dei costi per l’energia di compensazione. Si rinuncia consapevolmente a inserire nell’articolo 14a ulteriori costi finora fatturati individualmente, che non riguardano l’obiettivo fondamentale di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, bensì l’imputazione dei costi secondo il principio di causalità.

Il capoverso 2 stabilisce le modalità con cui la società nazionale di rete fattura l’energia di compensazione ai gruppi di bilancio. La regolamentazione corrisponde in ampia misura all’articolo 26 capoverso 3 OAEl vigente. Il primo periodo stabilisce i principi per la determinazione dei prezzi dell’energia di compensazione. La

4Cfr. messaggio del 3 dicembre 2004 concernente la modifica della legge sugli impianti

elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico, FF 2005 1447, pag. 1489.

5 RS 734.71