Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/136: 13.467 n Iv.pa. · 8 pagine
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6.2 Delega di competenze legislative
Il progetto contiene una delega a emanare in via di ordinanza (art. 14a cpv. 3), mirante a sgravare il testo della legge da disposizioni altamente concrete. L’autorizzazione a legiferare del progetto si concentra su un determinato oggetto normativo ed è sufficientemente concretizzata secondo il contenuto, lo scopo e l’estensione. L’assunzione dei costi da parte dei gruppi di bilancio viene ora disciplinata sul piano della legge.7
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.
7 In merito ai gruppi di bilancio quali responsabili dei costi cfr. in particolare la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 2 maggio 2013, A-8641/2010, consid. 10.1 f.