Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Attualmente questa disposizione non concerne le persone che entrano in possesso in un secondo tempo di dati bancari e, conoscendone la provenienza illecita, li sfruttano per trarne un profitto. Rientrano invece nella disposizione il tentativo di rivelare un segreto, l’istigazione e il tentativo d’istigazione (art. 47 cpv. 1 lett. b LBCR).

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni all’articolo 47 LBCR sono di competenza dei Cantoni. Nel caso di furto di dati bancari è possibile, secondo il diritto vigente, chiedere l’assistenza giudiziaria a Stati esteri, sempre che questi prevedano la punibilità di dati particolarmente protetti. Richieste in tal senso da parte delle autorità svizzere sono già state a più riprese soddisfatte.

2.1.2 Norme analoghe nella LICol e nella LBVM

Norme analoghe a quella dell’articolo 47 LBCR si trovano nel settore del mercato finanziario nell’articolo 148 capoverso 1 lettera k della legge federale del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e nell’articolo 43 della legge federale del 24 marzo 19953 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM). A tal proposito si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 47 LBCR (cfr. n. 2.1.1) che valgono per analogia.

2.1.3 Reati penali

In alcuni casi la vendita di dati bancari può configurare altri reati del Codice penale (CP)4. Si pensi in particolare alla violazione del segreto di fabbrica o commerciale (art. 162 CP), all’acquisizione illecita di dati (143 CP) e allo spionaggio economico (art. 273 CP).

2.2 Necessità di agire

Negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di impiegati di banca che hanno venduto dati bancari a terzi, in particolare ad autorità fiscali straniere. Questo comportamento viola i diritti della personalità dei clienti delle banche. Ne può conseguire una perdita di fiducia dei clienti stranieri nelle banche in questione e nella piazza finanziaria svizzera con ricadute negative sulla competitività della piazza finanziaria e quindi anche sull’economia svizzera. La vendita di dati bancari a scopo di lucro appare pure particolarmente riprovevole sotto il profilo morale. Occorre dunque adottare provvedimenti per aumentare l’effetto dissuasivo della sanzione a tutela dei dati bancari.

Non è invece opportuno adeguare altre disposizioni penali generali che potrebbero entrare in considerazione riguardo alla trasmissione (remunerata o no) e all’utilizzazione di dati bancari, poiché queste non concernono specificamente la sottrazione di dati bancari ma, nella maggior parte dei casi, altri comportamenti. Modificarle sarebbe sproporzionato e comprometterebbe la coerenza del diritto penale generale.

2 RS 951.31

3 RS 954.1

4 RS 311.0