Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 8 pagine

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3.3 LBVM

Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1bis

Analogamente alle modifiche apportate alla legislazione concernente le banche e gli investimenti collettivi, anche nel settore delle borse la punibilità è estesa a chiunque rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione del segreto professionale oppure lo sfrutta per sè o per altri. Nel diritto in materia di borse si introduce inoltre una fattispecie qualificata, configurata come crimine della violazione del segreto professionale. Per il resto si rinvia al commento concernente l’articolo 47 del progetto di legge sulle banche (cfr. n. 3.1).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale.

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale.

4.2 Idonità all’attuazione

Le nuove fattispecie qualificate sono perseguite e giudicate dai Cantoni come le fattispecie di base.

4.3 Altre ripercussioni

Si può presumere che il progetto rafforzerà la fiducia dei clienti bancari nei confronti della piazza finanziaria svizzera e che ciò possa comportare effetti positivi sulla competitività della piazza finanziaria e sull’economia svizzera (cfr. n. 2.2).

5 Rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell‘Unione europea non contempla disposizioni penali concernenti le violazioni del segreto professionale nel settore dei mercati finanziari. Negli Stati membri dell’UE invece la violazione del segreto professionale in questo settore è regolarmente oggetto di sanzioni penali.