Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 8 pagine

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 LBCR

Art. 47 cpv. 1 lett. c

La fattispecie di base della violazione del segreto professionale si applica anche a chi rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione del segreto professionale, oppure lo sfrutta per sè o per altri. L'autore deve sapere o essere in grado di sapere che i dati che gli sono stati comunicati sono rivelati in violazione del segreto professionale. La persona a cui è stato confidato il segreto è punibile sia se il segreto gli è stato rivelato dal depositario, sia da terzi.

Art. 47 cpv. 1bis

In base alla nuova fattispecie qualificata è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo una violazione del segreto professionale, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. Si tratta quindi di un crimine (cfr. art. 10 cpv. 2 CP). La sanzione si fonda sulle pene previste dal Codice penale per altri crimini. Attualmente la LBCR non contempla nessuna fattispecie di crimine.

Il vantaggio patrimoniale a cui si fa in primo luogo riferimento consiste nel compenso ricevuto dall’autore in cambio della vendita dei dati o nel guadagno ricavato dall’utilizzazione dei dati. Questi guadagni possono essere confiscati dal giudice (cfr. art. 70 CP). È punibile anche il solo tentativo di vendere o utilizzare dati bancari (art. 47 cpv. 6 LBCR in combinato disposto con l’art. 22 CP).

3.2 LICol

Art. 148 Rubrica, cpv. 1 lett. l e 1bis

Analogamente alle modifiche apportate alla LBCR, la fattispecie di base della violazione del segreto professionale si applica ora anche nel settore degli investimenti collettivi (cpv. 1) a chiunque rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione del segreto professionale, oppure lo sfrutta per sè o per altri. Per il resto si rinvia al commento concernente l’articolo 47 capoverso 1 lettera c del progetto di legge sulle banche (cfr. n. 3.1).

Per analogia all’articolo 47 capoverso 1bisdel progetto di legge sulle banche, la violazione del segreto professionale nel settore degli investimenti collettivi è configurata come crimine se l’autore ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. La rubrica dell’articolo 148 «Delitti»è quindi modificata in «Crimini e delitti». Per il resto si rinvia al commento concernente l’articolo 47 capoverso 1bis del progetto di legge sulle banche (cfr. n. 3.1).