Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 8 pagine
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2.3 Proposta della maggioranza della Commissione
2.3.1 Utilizzazione di dati di clienti rubati
Come spiegato al numero 2.1.1, secondo il disciplinamento attuale non ricadono sotto l’articolo 47 LBCR le persone che entrano in possesso in un secondo momento di dati bancari, di cui conoscono la provenienza illecita, e che li trasmettono o li utilizzano a proprio vantaggio. Secondo l’articolo 162 secondo comma CP è punibile chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale e da questa rivelazione trae profitto per sé o per altri. Tuttavia i dati bancari non rientrano per niente o, perlomeno, non rientrano in tutti i casi nel concetto di violazione del segreto di fabbrica o commerciale ai sensi dell’articolo 162 CP.
La maggioranza della Commissione ritiene questa situazione insoddisfacente. I dati bancari sono perlomeno altrettanto importanti dei segreti di fabbrica o commerciali. L’utilizzazione e la diffusione da parte di terzi di dati bancari acquisiti illecitamente danneggiano, oltre alla banca in questione, l’intera piazza finanziaria svizzera. Essa propone pertanto di colmare la lacuna esistente inserendo nell’articolo 47 capoverso 1 una lettera c secondo la quale chiunque, intenzionalmente, rivela un segreto che gli è confidato o sfrutta tale segreto traendone profitto per sé o per altri è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Diventano in tal modo punibili, oltre alla trasmissione e alla vendita dei dati bancari, lo sfruttamento a proprio profitto del segreto senza che questo sia necessariamente trasmesso a terzi. Come nelle altre disposizioni del Codice penale, il diritto fondamentale della libertà di stampa è preso in considerazione dalle prescrizioni speciali della parte generale del CP sulla punibilità dei mass media (cfr. art. 28 CP). Queste prevedono in particolare che, se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale, è punito di norma solo l’autore.
Per ragioni di coerenza, adeguamenti analoghi a quelli della LBCR devono essere apportati alla LICol e alla LBVM (cfr. art. 148 cpv. 1 lett. l progetto LICol e art. 43 cpv. 1 lett. c progetto LBVM).
2.3.2 Fattispecie qualificata della violazione del segreto professionale
La maggioranza della Commissione propone inoltre di aumentare l’effetto preventivo dell’articolo 47 LBCR introducendo una fattispecie qualificata configurata come crimine. Secondo tale disposizione è punito con una pena dententiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque mediante una violazione del segreto professionale ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale (cfr. art. 47 cpv. 1bis progetto LBCR).
La sanzione penale proposta è diversa da quella menzionata nell’iniziativa parlamentare, ossia una pena detentiva non inferiore a tre anni e una multa pari almeno al vantaggio patrimoniale conseguito. Questa divergenza è dovuta al fatto che non è possibile integrare la pena proposta dall’iniziativa nell’ordinamento delle sanzioni del diritto vigente, per le seguenti ragioni:
– il principio della proporzionalità esige che la sanzione sia commisurata al grado di gravità del reato commesso. Le sanzioni devono essere classificate secondo la gravità della violazione del diritto e in accordo con i reati vigenti