Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/137: 10.450 Iv.pa. Punire severamente la vendita di dati bancari · 8 pagine
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nel Codice penale. Una sanzione che preveda, oltre a una multa, una pena dententiva di almeno tre anni, ossia senza prescrivere un limite massimo, non è proporzionale al bene giuridico in questione e alla gravità del reato. In effetti, una tale pena minima è prescritta per i crimini più gravi, come l’omicidio (art. 111 CP) o l’incendio intenzionale (art. 221 cpv. 2 CP);
– il diritto penale vigente non prevede il cumulo di una pena detentiva e una multa (obbligatoria) per crimini e delitti. Dall’introduzione della pena pecuniaria, la multa è inflitta quale prima sanzione monetaria in caso di contravvenzione. Il giudice può tuttavia, senza fondarsi su un disciplinamento supplementare, infliggere oltre a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria oppure una multa (art. 42 cpv. 4 CP);
– un vantaggio patrimoniale ottenuto in modo illecito è già sanzionato mediante la confisca (art. 70 CP). Prevedere una multa pari almeno al vantaggio patrimoniale conseguito significherebbe infliggere all’autore una doppia pena.
La maggioranza della Commissione propone inoltre di introdurre la sanzione penale per le fattispecie qualificate nel quadro del capoverso 1bisal posto del 4bis, come chiede l’iniziativa. In tal modo si evita che la violazione del segreto professionale allo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale dovuta a negligenza ricada sotto la fattispecie qualificata.
La maggioranza della Commissione propone infine, per ragioni di coerenza, oltre che di modificare l’articolo 47 LBCR, di adeguare conseguentemente le disposizioni analoghe della LICol e alla LBVM (cfr. art. 148 cpv. 1bisprogetto LICol e art. 43 cpv. 1bisprogetto LBVM).
2.4 Proposta della minoranza
Una minoranza della Commissione (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Pardini, Schelbert) propone di non entrare in materia. Essa ritiene che, oltre ad essere sproporzionata, nei casi già noti la sanzione prevista non avrebbe svolto la funzione dissuasiva auspicata, perché spesso i protagonisti non hanno agito per ragioni prevalentemente finanziarie. Vista la crescente digitalizzazione dei sistemi bancari che consente di sottrarre dati con facilità, è inoltre improbabile che con le misure proposte si riesca a impedire il furto di dati bancari. Infine, secondo la minoranza della Commissione, una volta introdotto lo scambio automatico d’informazioni, che è oramai soltanto una questione di tempo, non vi sarebbe più alcun bisogno di legiferare nel senso proposto dall’iniziativa parlamentare, poiché non vi sarebbe più alcun incentivo a sottrarre dati bancari e a venderli ad autorità fiscali straniere.