Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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Il seguito all’estensione del campo di applicazione personale dell’articolo 63 occorre attendersi un crescente numero di prestiti d’emergenza. La sovvenzione versata dalla Confederazione all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE) è calcolata in funzione delle prestazioni da fornire in virtù della convenzione sulle prestazioni conclusa tra il DFAE e l’OSE. Le risorse per la consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio sulla base dell’articolo 67 si muovono nello stesso ordine di grandezza di quelle assegnate ai servizi sinora offerti dall’Amministrazione federale; in questo ambito i dipartimenti devono considerare le implicazioni della nuova divisione dei compiti.
Le spese per il personale e i costi materiali assunti dai servizi federali nell’ambito dei compiti di consulenza, della concessione della protezione consolare e di altri servizi consolari rientrano nelle spese d’esercizio dei servizi competenti. La Direzione consolare del DFAE e le rappresentanze (definite all’articolo 3) sono i principali organi d’esecuzione.
5.2 Attuabilità
L’esecuzione della presente legge non dovrebbe porre difficoltà perché il testo raggruppa in gran parte disposizioni del diritto già in vigore.
6 Rapporto con il diritto europeo
La LSEst non ha alcun rapporto con il diritto europeo. Tra la Svizzera e l’UE non è in vigore alcuna convenzione che concerna gli oggetti della presente legge. Ai sensi dell’articolo 80 capoverso 3 il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi con l’UE o con i suoi Stati membri, che servano a conseguire gli obiettivi della LSEst. In particolare questa è compatibile con l’accordo del 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone74.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
La LSEst disciplina misure concernenti gli Svizzeri all’estero e la politica estera della Svizzera. Da un lato si basa sull’articolo 40 Cost., che riconosce alla Confederazione la competenza di promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera e di regolamentare i diritti e i doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare in merito all’esercizio dei diritti politici a livello federale e il sostegno fornito dalla Confederazione. Dall’altro la LSEst si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione un’ampia competenza in materia di affari esteri.