Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
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Le modifiche apportate a questa legge riguardano il sistema d’informazione del DFAE Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA) nella sua funzione di registro, i cui dati possono essere utilizzati a fini statistici. L’utilizzo dei dati registrati in VERA per l’allestimento di statistiche non si limita più al registro d’immatricolazione70, sostituito dal registro degli Svizzeri all’estero (RSE) all’entrata in vigore della LSEst. Le modifiche consentono di rilevare dati per lo svolgimento di altri compiti e di analizzarli a fini statistici. L’ordinanza VERA71 menziona alcuni di questi compiti in modo non esaustivo.
Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera72:
La funzione di arbitrato di un consolato, prevista dall’articolo 81 della suddetta legge, in caso di controversie dipendenti dal contratto di arruolamento non è più esercitata. Il personale diplomatico e consolare non dispone delle conoscenze tecniche per decidere in materia. Nella convenzione collettiva concernente l’impiego di lavoratori marittimi su navi sotto bandiera svizzera, che è stata conclusa tra gli armatori svizzeri e il sindacato dei lavoratori marittimi (NAUTILUS International), è prevista una procedura di arbitrato per questo tipo di controversie. In ultima istanza sono competenti i tribunali del Cantone di Basilea-Città.
Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito73:
Per completare la funzione di «sportello unico» del DFAE, l’art. 69 LSEst prevede una funzione di consulenza ai cittadini svizzeri sulle questioni dell’emigrazione e del rimpatrio. La SECO, DEFR, rimane competente per quanto riguarda il collocamento in Svizzera. Le modifiche apportate agli articoli 25 e 35 della legge garantiscono la fornitura di questo servizio.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni a carattere finanziario e a livello di personale
La LSEst raggruppa soprattutto funzioni esistenti della Confederazione e non ha dunque ripercussioni dirette di carattere finanziario e a livello di personale. La sua esecuzione non comporta in gran parte costi supplementari per l’Amministrazione federale nel suo insieme. I campi di applicazione delle misure di sostegno e degli aiuti finanziari, menzionati all’articolo 74, sono compiti derivanti da atti normativi esistenti, per i quali esistono le necessarie risorse di bilancio.
Nell’ambito dell’aiuto sociale e in virtù dell’articolo 38, la Confederazione non dovrà più assumere il costo dell’indennizzo dei Cantoni per gli aiuti sociali erogati. Negli ultimi anni il suo ammontare oscillava tra 1,6 e 1,9 milioni di franchi. Per i Cantoni la legge comporta dunque un aumento degli oneri.
70 Art. 2 cpv. 1 lett. a O VERA, RS 235.22
71 Art. 2 cpv. 1 lett. b–g O VERA, RS 235.22
72 RS 747.30
73 RS 823.11