Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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rischi tra gli Svizzeri all’estero64. Nel 1958 le comunità degli Svizzeri all’estero hanno fondato la società cooperativa, conosciuta oggi con il nome di Soliswiss, e l’anno seguente hanno richiesto una garanzia sussidiaria, che la Confederazione ha concesso nel 1962.

Tale garanzia ha carattere sussidiario (la Confederazione può concedere prestiti a Soliswiss solo se questa avesse esaurito le proprio risorse). Nella fase istitutiva Soliswiss ha assunto un prestito presso la Confederazione sulla base della garanzia. Questo prestito, che ha terminato di rimborsare nel 1973, è rimasto sino ad oggi l’unico caso in cui la società cooperativa ha fatto ricorso alla garanzia. Concedendo la garanzia al sistema di mutua assistenza tra Svizzeri all’estero la Confederazione ha voluto anche rafforzare il loro legame con la patria.

Nel 1962 il settore privato non proponeva soluzioni previdenziali o assicurative contro tali rischi, pertanto il sistema di indennizzo di Soliswiss poteva essere considerato come un compito di interesse pubblico. Oggi la maggioranza degli Svizzeri all’estero ha la possibilità di stipulare una previdenza o un’assicurazione privata contro i rischi politici, in ogni caso possono farlo coloro che risiedono in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio. Va segnalato che il numero di soci della cooperativa è diminuito da 16 000 negli anni Sessanta a quasi 4 000 nel 2011. Inoltre la Svizzera ha stipulato accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti che solitamente prevedono vie di diritto, le quali consentono ai cittadini svizzeri di far valere pretese di indennizzo in caso di danno subito in uno Stato responsabile della perdita.

Sul mercato delle prestazioni assicurative il ruolo della Confederazione consiste nel garantire la partecipazione non discriminatoria al mercato. Qui l’interesse pubblico si riferisce al buon funzionamento della concorrenza. Di conseguenza la Confederazione dovrebbe rinunciare a incoraggiare alcuni attori sul mercato. L’assunzione di una responsabilità pubblica solo per Soliswiss comporta il rischio di una distorsione della concorrenza, che la soppressione della garanzia deve prevenire. Tale soppressione è conforme agli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera nell’ambito degli accordi di libero scambio e dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS/AGCS).

Soliswiss non è proprietà della Confederazione né quest’ultima è l’azionista principale o di maggioranza, pertanto i principi del rapporto sul governo d’impresa65 non sono applicabili, ma possono essere applicati per analogia. Conformemente al principio 12, nei confronti delle unità rese autonome, la Confederazione deve assumere solo in via eccezionale le responsabilità, le garanzie, le fideiussioni e gli impegni eventuali specifici delle imprese. Si intende così assicurare che in futuro la Confederazione assuma tali impegni solo in casi eccezionali motivati e vincolati a severe condizioni in materia di politica del rischio (ad es. verifica sistematica delle direttive strategiche, eventuale assicurazione obbligatoria ecc.)66. Se oggi la Confederazione accorda già solo in casi eccezionali garanzie a imprese di cui è proprietaria e di cui può influenzare direttamente l’organizzazione, la gestione e, in particolare, la politi-

64 Messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 1961 concernente la concessione d’una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all’estero», FF 1961 II 1295-1324

65 Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione, 06.072, FF 2006 VII 7545-7618

66 Cfr. rapporto op. cit., n. 4.2.4., FF 2006 VII 7587