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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Progetto preliminare Legge federale sulle persone e le istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 e 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del … 2;

visto il parere del Consiglio federale del …3,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina:

a. le misure atte ad assistere, a collegare tra loro e ad informare gli Svizzeri all’estero, i loro diritti politici, l’aiuto sociale che può essere loro accordato nonché il sostegno a specifiche istituzioni;

[b. la promozione delle scuole svizzere e di altre forme di trasmissione dell’istruzione svizzera all’estero;]4

c. la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.

2 Non disciplina la protezione diplomatica.

3 Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende:

a. disciplinare in modo unitario e coerente i diritti e i doveri delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero nonché i servizi che essa fornisce loro;

b. promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera;

c. agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri;

1 RS 101

2 FF XXXX YYY

3 FF XXXX YYY

4 Solo nel caso in cui il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero sia integrato nella presente legge. 2013–......