Progetto
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine
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Progetto preliminare Legge federale sulle persone e le istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 e 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del … 2;
visto il parere del Consiglio federale del …3,
decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina:
a. le misure atte ad assistere, a collegare tra loro e ad informare gli Svizzeri all’estero, i loro diritti politici, l’aiuto sociale che può essere loro accordato nonché il sostegno a specifiche istituzioni;
[b. la promozione delle scuole svizzere e di altre forme di trasmissione dell’istruzione svizzera all’estero;]4
c. la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.
2 Non disciplina la protezione diplomatica.
3 Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.
Art. 2 Scopo
Con la presente legge la Confederazione intende:
a. disciplinare in modo unitario e coerente i diritti e i doveri delle persone e delle istituzioni svizzere all’estero nonché i servizi che essa fornisce loro;
b. promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera;
c. agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri;
1 RS 101
2 FF XXXX YYY
3 FF XXXX YYY
4 Solo nel caso in cui il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero sia integrato nella presente legge. 2013–......