Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
ca dei rischi, questo principio deve valere ancora di più per un’impresa come Soliswiss, che non rientra nella sfera d’influenza diretta della Confederazione. Se fosse altrimenti, la Confederazione accorderebbe una garanzia, tuttavia potrebbe avere una scarsa influenza o, addirittura non averne alcuna sul comportamento di Soliswiss in materia di gestione dei rischi.
La soppressione della garanzia sussidiaria non comporta in alcun modo una diminuzione dell’importanza di Soliswiss. La Confederazione ribadisce il valore riconosciuto alla previdenza collettiva contro i rischi su base privata, ad es. al sistema d’indennizzo di Soliswiss. L’articolo 64, capoverso 6 LSEst sancisce inoltre che la Confederazione può concedere aiuti finanziari in caso di gravi eventi, riguardanti un numero elevato di connazionali. La Confederazione testimonia così la sua solidarietà, in particolare con gli Svizzeri all’estero.
Nel messaggio del 1961 sulla concessione di una garanzia sussidiaria il Consiglio federale ha sottolineato che le Camere federali non gli riconoscevano pieni poteri. Raccomandava di dare loro l’opportunità di valutare le esperienze compiute con questa garanzia e di pronunciarsi sul suo mantenimento alcuni anni dopo l’adozione del decreto federale. Questa opportunità viene riproposta con l’elaborazione della LSEst. Dopo un esame approfondito della questione occorre concludere che non c’è alcuna ragione di mantenere la garanzia nelle circostanze attuali.
4.2 Modifica delle leggi federali
Legge federale del 17 giugno 2005 sul tribunale amministrativo federale67
Legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri68:
Le modifiche riguardano l’articolo 4 della presente legge: la terminologia di cui al capoverso 1 è adeguata a quella della LSEst («registro degli Svizzeri all’estero» invece di «registro d’immatricolazione» e «persone iscritte» invece di «persone immatricolate»), così come al capoverso 2 («protezione consolare» invece di «tutela degli interessi privati svizzeri»). La modifica del capoverso 3 crea la necessaria base legale in materia di trattamento di dati personali in caso di trasferimento della competenza dal DFGP al DFAE. La disposizione di cui all’articolo 17a LAPE viene integrata nelle lettere b e c del capoverso 3 dell’articolo 4 della legge. Le lettera c si riferisce ai dati personali concernenti il patrimonio e il reddito nonché a dati particolarmente sensibili sulla salute. I dati particolarmente sensibili sulle prestazioni di aiuto sociale sono già inclusi nelle misure di assistenza sociale di cui alla lettera b. All’articolo 4 è aggiunta, con il capoverso 5, una disposizione che richiama la base giuridica per la comunicazione di dati a fini statistici all’Ufficio federale di statistica.
Legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone69:
67 Solo nel caso in cui sia integrato il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero, RS 173.32
68 RS 235.2
69 RS 431.02