Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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se dei registri deve essere completato da sondaggi tematici, la cui realizzazione è oggetto di accordi tra il DFAE e l’UFS.

Art. 82 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Al capoverso 1 sono riportati gli atti normativi che possono essere abrogati in seguito all’integrazione delle loro disposizioni nel presente progetto. Non è riportato il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre 196759 che, ai sensi dell’articolo 7c capoverso 4 LOGA, decade qualora il presente progetto sia adottato.

[Un articolo della legge sul tribunale amministrativo federale è modificato se le disposizioni legali sulla formazione svizzera all’estero sono trasposte nella LSEst.]

[Un articolo della legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è modificato se la competenza in materia di aiuto sociale concesso agli Svizzeri all’estero rimane affidata all’Ufficio federale di giustizia.]

Art. 83 Disposizioni transitorie

I diritti alle prestazioni acquisiti in virtù del diritto vigente, sostituito dall’articolo 74 lett. a-d LSEst, sono mantenuti (garanzia dei diritti acquisiti).

4 Allegato

4.1 Abrogazione del diritto vigente

La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero60 e la legge federale del 21 marzo 1973 sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero61 [nonché la legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero62] possono essere abrogate, poiché le loro disposizioni sono in gran parte integrate nella LSEst. Le differenze sono segnalate più sopra nei commenti relativi ai singoli articoli.

Il decreto federale del 22 luglio 1962 concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all’estero»63 è abrogato. Questa società cooperativa versa indennità ai suoi membri che, senza colpa da parte loro, hanno perduto i loro mezzi di sussistenza in seguito a conflitti armati, disordini interni o provvedimenti coercitivi imposti nel quadro della politica sociale ed economica. La Confederazione ha concesso la garanzia nell’ottica dei primi anni Sessanta, quando era ancora molto presente l’esperienza della seconda guerra mondiale, portando al potenziamento del sostegno accordato ai connazionali dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. Concedendo questa garanzia le autorità hanno risposto all’esigenza di promuovere una politica di previdenza contro i

59 RS 191.1

60 RU 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007, 4637, 2009 5685, 2011 725

61 RU 1973 1976, 2000 1915, 2006 2197, 2008 3437, 2009 5685, 2011 725

62 RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437, 2011 5227

63 RS 852.8