Avamprogetto LF

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine

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Allegato 1

Legge federale Avamprogetto sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)1;

visto il messaggio del Consiglio federale del...2,

decreta:

Art. 1 Aumento delle aliquote

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) subiscono i seguenti aumenti:

a. di 1 punto percentuale l'aliquota ordinaria ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.;

b. di 0,3 punti percentuali l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.;

c. di 0,5 punti percentuali l'aliquota speciale per prestazioni alberghiere ai sensi del decreto federale del 22 marzo 19663 relativo a un'aliquota speciale dell'IVA per prestazioni alberghiere.

Art. 2 Utilizzo dei proventi

1 I proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA sono integralmente devoluti all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, fatto salvo il capoverso 3.

2 Il 10 per cento dei proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA viene accreditato di volta in volta alla Confederazione per il finanziamento del suo contributo a favore dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3 Il Consiglio federale può disporre che al massimo il 10 per cento dei proventi complessivi provenienti dall'aumento delle aliquote dell'IVA venga utilizzato per finanziare l'aumento delle spese dell'assicurazione per l'invalidità dovute all'evoluzione demografica. Il 37,5 per cento di questo importo viene accreditato alla riserva della Confederazione per l'assicurazione per l'invalidità.

1 RS 101

2 FF 20xx ...

3 RU 1994 266