Avamprogetto LF

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 39Fedlex · Progetto

Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX

1 Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e la percentuale della rendita di vecchiaia anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS52 sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

Art. 27 cpv. 3

3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

13. Legge del 17 dicembre 200453 sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 37 cpv. 2 lett. b, 3bis, 4 e 4bis

2 Esse tengono un conto d’esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia della conversione in rendita e delle spese;

3bis L'assegnazione delle eccedenze, suddivisa in funzione dei processi, si basa sulla stessa cerchia di stipulanti nonché sugli stessi criteri e fattori di ponderazione applicati per il calcolo dei premi. Se il piano d'esercizio prevede tariffe ridotte per determinati stipulanti, per l'assegnazione delle eccedenze sono effettuati appositi conteggi.

Variante 1

4 La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al [92 / 94] per cento.

Variante 2

4 La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al:

a. [90 / 92] per cento per i contratti di assicurazione collettiva che coprono tutti i rischi;

b. [92 / 94] per cento per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i rischi di decesso e di invalidità.

4bis Se la somma dei risultati dei conti d’esercizio delle imprese di assicurazione di cui al capoverso 1 è negativa per almeno due anni, il Consiglio federale può ridurre queste quote al 90 per cento per al massimo tre anni, esclusivamente allo scopo di ripristinare la solvibilità.

52 RS 831.10

53 RS 961.01