Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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Compendio

Una riforma volta a mantenere il livello delle prestazioni

A medio-lungo termine, il finanziamento delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia svizzera non è più garantito. Il primo pilastro, fondato sul sistema di ripartizione, risente soprattutto dell'evoluzione demografica, mentre il secondo, basato sul risparmio, subisce gli effetti della persistente diminuzione dei redditi degli investimenti. La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 intende garantire il finanziamento della previdenza per la vecchiaia svizzera, con le sue prestazioni, per il prossimo decennio.

Negli ultimi 15 anni, tutti i tentativi di adeguamento del sistema sono falliti, per vari motivi. Le analisi svolte all'indomani delle votazioni indicano in ogni caso che non si è riusciti a convincere i votanti della necessità delle misure proposte e che i progetti di riforma non sono stati ritenuti equilibrati. Facendo tesoro di questi insegnamenti, il Consiglio federale presenta ora una riforma globale della previdenza per la vecchiaia che, invece di intervenire sulle prestazioni e sul finanziamento dei singoli rami assicurativi, considera il sistema della previdenza per la vecchiaia nel suo complesso. Oltre a garantire trasparenza, questo approccio offre maggiori prospettive.

L'evoluzione demografica comporta un bisogno crescente di risorse supplementari per l'AVS che, in base allo scenario medio su cui si fonda la riforma, ammonterà a 8,6 miliardi di franchi entro il 2030. Per quanto riguarda la previdenza professionale, l'aumento della speranza di vita e il perdurare di un livello troppo basso dei rendimenti sui mercati finanziari rendono necessario un adeguamento dell'aliquota di conversione. Per garantire le prestazioni dell'AVS e della previdenza professionale occorrono adattamenti sia sul fronte delle rendite che su quello del loro finanziamento.

Dall'età di pensionamento all'età di riferimento

Attualmente, l'AVS e la LPP prevedono un'età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. L'AVS prevede la possibilità di anticipare la riscossione della rendita di due anni o di rinviarla di cinque anni al massimo, ma questo dispositivo è poco flessibile. Dal canto suo, la LPP offre una certa flessibilità, che però non è prescritta nella legge. Va tuttavia rilevato che ormai un'età di pensionamento fissa non è più adeguata né alle esigenze degli assicurati né al contesto demografico. Occorre pertanto sostituire l'attuale concetto di «età di pensionamento» con quello di «età di riferimento», che garantisce maggiore flessibilità sia verso l'alto che verso il basso. La presente riforma propone di fissare questa età di riferimento a 65 anni sia per gli uomini che per le donne, tanto nell'AVS che nella LPP. Le prestazioni legali del primo e del secondo pilastro, dovute in funzione dei contributi e degli anni di assicurazione accumulati, diventeranno esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. L'obiettivo è far sì che il maggior numero possibile di assicurati all'AVS e alla previdenza professionale continui a esercitare un'attività lucrativa fino al raggiungimento di questa soglia. Un aumento dell'età di riferimento oltre i 65 anni non è indicato, perché non terrebbe conto della realtà del mercato del