Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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esercitare ripercussioni sulla politica di investimento delle imprese di assicurazione e di conseguenza ridurre ulteriormente le potenzialità di reddito per gli assicurati. Qualora l’aumento della quota minima dovesse effettivamente sfociare nella scelta di portafogli di investimento meno redditizi, gli importi distribuiti agli assicurati non sarebbero necessariamente più elevati rispetto a quelli distribuiti con una quota minima meno elevata, poiché la distribuzione risulta dalla moltiplicazione della quota minima di distribuzione per le eccedenze.
In questo scenario, elevando la quota minima dal 90 al 94 per cento, la quota percentuale prescritta per la partecipazione degli assicurati alle eccedenze aumenta ulteriormente. Per contro gli svantaggi descritti in relazione all'aumento della quota minima al 92 per cento si accentuano ulteriormente. Portando la quota minima al livello del 94 per cento si rischia che l’assicuratore vita non sia più in grado di detenere gli elementi del capitale di solvibilità che ha acquisito sul mercato e che deve remunerare conformemente alle condizioni del mercato. La sua capacità di assunzione del rischio ne risulterebbe diminuita, con il conseguente rischio di un peggioramento del rating di credito e, in definitiva, di una riduzione dell’offerta di assicurazioni complete.
Capoverso 4bis: questa nuovo disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà, in un contesto economico negativo, di ridurre al massimo al 90 per cento le quote minime fissate, esclusivamente allo scopo di permettere agli assicuratori di ripristinare la propria solvibilità. Tale misura ha carattere temporaneo e può essere prevista per al massimo tre anni, ma può comunque essere rinnovata. Tuttavia, il Consiglio federale può far uso di tale facoltà soltanto se la somma dei risultati del conto d’esercizio dell’intero mercato è negativa per almeno due anni consecutivi. Questa misura serve a evitare che le potenzialità di reddito delle imprese di assicurazione, già ridotte dall’aumento della quota minima, vengano ulteriormente gravate da annate difficili sul fronte degli investimenti. Questo meccanismo permette di attenuare gli effetti indesiderati legati a un aumento della quota minima e di intervenire in funzione della situazione per rettificare il tiro.
Art. 38 cpv. 2 (nuovo)
Capoverso 2: questa nuova disposizione precisa le circostanze in cui le tariffe per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità (prestazioni di rischio) sono considerate abusive. Nel quadro del controllo preventivo obbligatorio delle tariffe, la FINMA verificherà che non vi siano abusi. Il principio della libera fissazione dei premi da parte delle imprese di assicurazione e la procedura amministrativa per il controllo della solvibilità prevista al capoverso 1 saranno mantenuti. Tuttavia, data l'importanza sociale della previdenza sociale, in quest'ambito è necessaria una disposizione particolare a tutela degli assicurati, perché le imprese di assicurazione possono per principio esigere la quota minima anche sulle eccedenze derivanti dalla riscossione di premi di rischio troppo elevati. Oltre a minare la fiducia nel sistema, la riscossione di premi eccessivi è ingiustificata sul piano economico, poiché non corrisponde a un rischio che deve essere finanziato dall'assicuratore. Inoltre, i premi di rischio eccessivi sottraggono alle imprese affiliate, di regola PMI, risorse preziose che potrebbero essere utilizzate a fini produttivi. È pertanto oggettivamente giustificato stabilire un limite massimo ben definito oltre il quale le tariffe non potranno più essere approvate dalla FINMA. Secondo la formulazione scelta questo limite è raggiunto se i premi ammontano al doppio del danno atteso in base alla statistica