Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 210Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 8 cpv. 1 lett. d
Come finora, chi riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia (in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LAVS) non avrà diritto a indennità di disoccupazione. Vi avranno invece diritto gli assicurati che anticipano soltanto una parte della rendita di vecchiaia.
Inoltre, l'espressione «età AVS» è sostituita con «età di riferimento».
Art. 13 cpv. 3
L'espressione «età di cui all’articolo 21 capoverso 1 LAVS» è sostituita con «età di riferimento». La disposizione è inoltre adeguata alla nuova disposizione sul coordinamento dell'AVS con le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Modifica della LSA
Art. 37 cpv. 2 lett. b, 3bis, 4 e 4bis (nuovo)
Capoverso 2 lettera b: l'introduzione di un nuovo premio per la garanzia della conversione in rendita (conversione in rendita con aliquota di conversione garantita, ma eventualmente sottofinanziata) richiede un adeguamento della presente disposizione. Esso consentirà di eliminare in gran parte l'opacità del finanziamento di singoli processi e, in particolare, del processo di risparmio. Nel processo di rischio, ad esempio, negli ultimi sette anni il tasso medio di sinistralità è stato del 57 per cento circa, il che ha generato un saldo positivo medio di 1,3 miliardi di franchi. Questa bassa quota di sinistri è dovuta ai margini elevati inclusi nelle tariffe per i rischi decesso e invalidità. Per contro, la tariffa per il finanziamento dell'aliquota di conversione nell’ambito dell’assicurazione LPP obbligatoria, regolata attraverso l’aliquota minima di conversione, risulta gravemente deficitaria. In linea di massima, dunque, sul fronte della conversione delle rendite le imprese di assicurazione subiscono le stesse perdite degli istituti di previdenza autonomi. Attualmente esse utilizzano pertanto una parte dei premi di rischio per finanziare il processo di risparmio o l'aliquota di conversione garantita. Con l’introduzione della nuova voce di premio, peraltro già in cantiere presso alcune imprese di assicurazione, si vuole aumentare la trasparenza dei flussi finanziari. Il nuovo premio a garanzia della conversione delle rendite non richiederà un nuovo processo nell’OS, ma potrà essere semplicemente integrato nel processo di risparmio. Come gli altri premi, anche il premio per la garanzia della conversione in rendita sarà soggetto al controllo della FINMA e dovrà quindi essere debitamente giustificato sotto il profilo attuariale.
Siccome anche presso gli istituti di previdenza autonomi si riscontra un problema analogo (impiego di una parte dei contributi di rischio per finanziare le perdite dovute alla conversione in rendite), occorre introdurre parallelamente, all’articolo 17 LFLP, la possibilità di prelevare un contributo destinato a finanziare l'aliquota di conversione. Le nuove disposizioni consentiranno sia alle imprese di assicurazione che agli istituti di previdenza di prelevare tali premi e rendere così più trasparente il finanziamento del processo di risparmio e della conversione dell'avere di vecchiaia