Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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decesso e invalidità). I rischi supplementari assunti dagli assicuratori vita nell’ambito della copertura completa (garanzia degli interessi per la remunerazione degli averi di vecchiaia e soprattutto garanzia dell’aliquota di conversione delle rendite nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria e sovraobbligatoria) giustificano una differenziazione della quota minima per i tre diversi processi. In effetti, come si è avuto modo di vedere negli anni passati, tra gli assicuratori che offrono soltanto coperture parziali si registra una quota di distribuzione più elevata. L’applicazione di quote minime diverse potrebbe però comportare una diminuzione della trasparenza e delle possibilità di confronto per gli assicurati. Richiederebbe inoltre l'adeguamento dei sistemi contabili e amministrativi degli assicuratori. Stabilendo un termine di transizione adeguato, i costi per il passaggio al nuovo sistema potrebbero però essere mantenuti a un livello accettabile.

L’esperienza insegna che l’attuale quota minima del 90 per cento permette di remunerare i finanziatori degli assicuratori vita in modo conforme alle condizioni di mercato per il capitale che mettono a disposizione. Inoltre, non sembrerebbe mettere a repentaglio la solvibilità degli assicuratori del ramo. La quota vigente tiene conto anche del fatto che le casse di previdenza possono cambiare non solo il loro grado di autonomia, bensì anche passare dall'uno all'altro assicuratore che offre una copertura completa. Ragionevolmente, i datori di lavoro che auspicano un’assicurazione completa per la previdenza professionale delle loro maestranze devono poter avere la scelta tra vari operatori, poiché in tal modo tra questi operatori esiste una certa concorrenza. L’esiguo numero di operatori (attualmente 8, 6 dei quali offrono l’assicurazione completa) è indizio del fatto che già oggi esistono ostacoli che limitano l’accesso al mercato e le possibilità di guadagno. L’aumento della quota minima ridurrebbe lo stimolo per gli assicuratori a offrire l’assicurazione completa.

Il fatto che negli ultimi sette anni (tralasciando il 2008) si sia osservata una quota media di distribuzione del 92 per cento circa non è di per sé una ragione sufficiente per elevare la quota minima a tale livello. Anzitutto, la media stessa, in quanto risultato casuale condizionato dal passato, è soggetta a oscillazioni statistiche. In secondo luogo, il disciplinamento vigente tiene meglio conto del fatto che le perdite devono essere integralmente assunte dalle imprese di assicurazione.

D’altro canto, la previdenza professionale è un’assicurazione sociale obbligatoria. Perciò, la partecipazione degli assicurati al reddito deve essere quanto più ampia possibile. Negli anni passati la quota di distribuzione è risultata superiore al 92 per cento. Tale quota sarebbe dunque stata finanziariamente sopportabile, perlomeno nel trascorso periodo di osservazione.

Un tale aumento della quota minima consentirebbe in generale agli assicurati di partecipare maggiormente alle eccedenze. La diminuzione dei rischi per gli assicuratori vita, indotta dalla riforma, potrebbe servire a giustificare la minore redditività per i detentori del rischio.

Un aumento della quota minima al 92 per cento assottiglierebbe tuttavia il margine di cui dispongono gli assicuratori vita per la costituzione di capitale di solvibilità e di conseguenza ridurrebbe anche la loro capacità di assunzione del rischio. Dato che con lo strumento della quota minima deve assumersi interamente le eventuali perdite ma partecipa agli utili soltanto in parte, l’assicuratore vita tende a mantenere un portafoglio di investimento con prospettive di guadagno piuttosto modeste e quindi rischi più contenuti, mentre se partecipasse in misura maggiore agli utili tenderebbe a fare scelte diverse. Una riduzione della remunerazione del rischio potrebbe dunque