Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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in rendita. Non si tratta dunque di aumentare l'onere complessivo dei premi a carico degli assicurati, ma piuttosto di permettere una corretta imputazione dei premi.
Capoverso 3bis: il nuovo capoverso 3bis stabilisce che l'assegnazione delle eccedenze deve essere coerente con il calcolo dei premi, per evitare redistribuzioni poco trasparenti e oggettivamente ingiustificate all'interno dell'effettivo degli assicurati. Per questa ragione, tutte le agevolazioni concesse dalle imprese di assicurazione a determinati stipulanti (ovvero ai lavoratori e ai datori di lavoro che versano i premi) dovranno essere dedotte per il calcolo della partecipazione alle eccedenze.
Analogamente alla distinzione tra i contratti d'assicurazione che prevedono conti delle uscite e delle entrate separati e quelli che prevedono una quota parte minima, in futuro le imprese di assicurazione saranno tenute a raggruppare i contratti in funzione della tariffazione utilizzata e ad assegnare le eccedenze secondo gli stessi principi. Nonostante la costituzione di classi di rischio e la tariffazione empirica, gli eventi assicurati (decesso e invalidità) e i relativi costi non possono essere determinati con precisione in anticipo. Le tariffe devono pertanto essere fissate con prudenza, il che genera inevitabilmente eccedenze. Dato che per questo motivo gli stipulanti pagano in generale premi troppo elevati, è importante che le eccedenze siano riversate a coloro che le hanno prefinanziate con i loro premi. Se per esempio sono state costituite classi di rischio o se i premi non sono stati calcolati secondo la normale tariffa, per il calcolo e l'assegnazione delle eccedenze vanno fatti conteggi separati, altrimenti vi è il rischio che questa ripartizione sia eseguita arbitrariamente e senza rispettare le regole attuariali. Sia i supplementi sia gli sconti di premio possono infatti divergere molto dall'effettiva sinistralità, cosicché alcune classi pagano premi relativamente troppo elevati, altre, invece, relativamente troppo bassi, pur ricevendo alla fine le stesse eccedenze.
Le piccole e medie imprese hanno un potere negoziale inferiore rispetto alle grandi imprese e non possono permettersi una consulenza professionale. Esse saranno le principali beneficiarie delle nuove disposizioni, poiché gli stessi criteri e fattori di ponderazione che possono determinare premi di rischio più elevati rispetto ad altri stipulanti del medesimo effettivo dovranno essere applicati anche per l'assegnazione delle eccedenze.
Capoverso 4: con l’entrata in vigore della LSA la quota minima è stata fissata al 90 per cento e da allora è rimasta invariata. Negli ultimi sette anni la media della quota effettiva di distribuzione è stata del 96,2 per cento. Tralasciando il 2008 (anno in cui è scoppiata la crisi), quando la quota di distribuzione ha ampiamente superato il 100 per cento, essa raggiunge comunque una media del 92,1 per cento. Per tener conto delle esperienze maturate, il Consiglio federale intende rivalutare l’entità della quota minima.
La vigente normativa prevede per la quota minima un’aliquota percentuale fissa applicabile a tutte le polizze assicurative. Nonostante le modifiche di ordine redazionale, il testo di legge contemplato dalla variante 1 mantiene questo principio. Tuttavia, vengono sottoposte a discussione due diverse quote minime.
Diversamente dalla variante 1, la seconda variante prevede l’applicazione di due quote minime diverse per i contratti di assicurazione collettiva che coprono tutti i rischi e per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i rischi di decesso e di invalidità. La prevista distinzione consentirebbe di determinare la quota minima più correttamente in funzione del rischio. La variante 2 consente peraltro di distinguere tra copertura completa e copertura parziale (limitata ad es. ai rischi