Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

dell’uniformità dell’imposizione e del principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

L’avamprogetto prevede di estendere l’esenzione fiscale a tutte le vincite ristabilendo così la parità di trattamento nel settore dei giochi in denaro. Resta invece ancora aperta la questione della costituzionalità di questa esenzione, in particolare rispetto al principio dell’uniformità di trattamento rispetto agli altri tipi di reddito.

Il principio del reddito netto complessivo, che concretizza il regime fiscale previsto dalla Costituzione, presuppone in linea di massima che la base per calcolare l’imposta sia costituita dalla somma dei proventi. I proventi esenti da imposta sono espressamente indicati nella legge e si rifanno in sostanza a considerazioni di carattere sociale. Il rispetto del principio dell’uniformità dell’imposizione e di quello dell’imposizione secondo la capacità economica non è comunque assoluto. Una situazione o una condizione particolare giustificano un diverso trattamento fiscale come nel caso ad esempio di due contribuenti con proventi differenti. Si può inoltre procedere a un trattamento fiscale diverso se espressamente previsto nella Costituzione (come nel caso dell’art. 111 cpv. 4 Cost. che permette l’esenzione fiscale delle istituzioni di previdenza professionale). Infine, in assenza di una simile disposizione costituzionale, un diverso trattamento fiscale si giustifica se il legislatore, rifacendosi a una competenza materiale attribuitagli dalla Costituzione, persegue un obiettivo di grande interesse pubblico (obiettivo non fiscale) nel rispetto del principio della proporzionalità.

Le vincite realizzate con i giochi in denaro non sono di fatto diverse dagli altri proventi imponibili tranne per il fatto che le poste giocate per ottenere una vincita sono in generale maggiori rispetto all’importo effettivamente vinto e che il prodotto lordo dei giochi è in larga misura devoluto all’AVS e all’AI o a scopi di utilità pubblica. L’articolo 106 Cost., accettato nella votazione popolare dell’11 marzo 2012, non fornisce comunque alcuna indicazione in merito a un’eventuale esenzione fiscale, ma fissa invece disposizioni quadro per l’offerta dei giochi in denaro. L’articolo 106 capoverso 2 Cost., inoltre, subordina la gestione di una casa da gioco alla riscossione di una tassa sul prodotto lordo dei giochi da destinare all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Secondo l’articolo 106 capoverso 6 Cost. i Cantoni assicurano che gli utili netti delle lotterie e delle scommesse siano utilizzati per scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

Come ricordato nelle spiegazioni di voto, l’acquisizione di introiti, da destinare all’utilità pubblica costituisce un obiettivo importante dell’articolo 106 Cost. ed è stato un argomento che ha influenzato molto il voto dei cittadini. Il legislatore deve pertanto prevedere condizioni quadro che permettano alle case da gioco e ai giochi di grande estensione di generare entrate tali da permettere di raggiungere l’obiettivo perseguito con l’articolo 106 Cost., il che presuppone, come già accennato nel presente rapporto, una legislazione che agevoli un’offerta di giochi interessante. Tuttavia, in un contesto vieppiù globalizzato dove i vari tipi di giochi sono commercializzati anche online l’attrattiva dell’offerta non basta più. Come già indicato al numero 4 (Modifica di altri atti normativi), la competitività degli organizzatori svizzeri dipende anche dal regime fiscale applicato alle vincite. Essendo nella maggior parte dei Paesi le vincite alle lotterie e alle scommesse sportive esenti da imposte, mantenere in Svizzera l’imposta sul reddito per questi introiti spingerebbe i giocatori a preferire i giochi, legali o illegali, proposti all’estero, rimettendo inoltre in questione anche l’obiettivo della lotta al gioco eccessivo perseguito dalla legge. Lo stesso ragionamento va applicato anche ai giochi da casinò online. Nel caso delle case da gioco, applicare un’imposta alle vincite spingerebbe i giocatori a frequentare i casinò dei Paesi limitrofi dove le vincite non sono sottoposte all’imposta sul reddito. Del resto, sarebbe comunque impossibile determinare le vincite effettivamente conseguite dai giocatori in assenza di mezzi per conoscere le poste